DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1952, n. 1101
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019; Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 5 febbraio 1952, n. 1418/271; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta: A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quello di Bagnoregio, in provincia di Viterbo.
EINAUDI ALDISIO
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 agosto 1952
Atti del Governo, registro n. 57, foglio n. 106. - CARLOMAGNO
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