DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1952, n. 1108
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958; Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898; Ritenuta la necessita', per l'interesse che lo Stato ha all'organizzazione ed allo sviluppo dell'automobilismo italiano, di mettere a disposizione dell'Automobile Club d'Italia un funzionario del Commissariato per il turismo; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: E' consentito il collocamento fuori ruolo di un funzionario di grado non superiore al 6° del ruolo amministrativo del Commissariato per il turismo, per essere destinato a prestar servizio presso l'Automobile Club d'Italia.
EINAUDI DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 agosto 1952
Atti del Governo, registro n. 57, foglio n. 110. - CARLOMAGNO
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