LEGGE 2 agosto 1952, n. 1128

Type Legge
Publication 1952-08-02
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Al personale del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e del Corpo degli agenti di custodia è concessa l'indennità di marcia con le stesse norme e nelle stesse misure previste dalle vigenti disposizioni per i militari dell'Esercito.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.