LEGGE 30 luglio 1952, n. 1130

Type Legge
Publication 1952-07-30
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo culturale tra l'Italia e i Paesi Bassi concluso a Roma il 5 dicembre 1951.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

EINAUDI DE GASPERI - PELLA - VANONI - SEGNI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Accordo-art. 1

Accordo culturale fra l'Italia e i Paesi Bassi Il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno dei Paesi Bassi animati da un pari desiderio di consolidare e intensificare i loro rapporti, hanno deliberato di concludere a tale effetto un Accordo concernente le relazioni culturali e intellettuali fra i due Paesi, e hanno nominato allo scopo dei Plenipotenziari, che debitamente autorizzati dai loro Governi hanno convenuto quanto segue: Art. 1 L'Accordo ha lo scopo di stabilire su solide basi e di sviluppare mediante un contatto continuo fra le Parti le buone relazioni fra i due Paesi nel campo scolastico, intellettuale, scientifico e artistico.

Accordo-art. 2

Art. 2 Per l'applicazione del presente Accordo sara' costituita una Commissione Mista permanente. Essa si comporra' di sei membri, e ciascuna delle Parti contraenti vi sara' rappresentata da tre membri. La composizione e il funzionamento della Commissione saranno regolati dalle seguenti norme: a) I membri della Commissione saranno nominati: per l'Italia dal Ministro degli Affari Esteri d'intesa con quello della Pubblica Istruzione; per i Paesi Bassi dal Ministro dell'Istruzione, delle Scienze e delle Arti. La lista dei membri di ciascuna Parte contraente sara' notificata per via diplomatica al Governo dell'Altra l'arte. b) La Commissione Mista si riunisce in seduta plenaria ogni volta che sia necessario e almeno una volta all'anno, alternativamente in Italia e nei Paesi Bassi. Le riunioni saranno presiedute da un settimo membro, che sara' il Ministro della Pubblica Istruzione del Paese ospitante. c) Qualora debbano essere affrontate questioni d'ordine tecnico che esigano una competenza particolare, la Commissione potra' procedere alla creazione di Sottocommissioni, composte di membri scelti anche fuori del proprio seno, ciascuna delle Parti restando rappresentata da un pari numero di membri. Il luogo della riunione e la presidenza di tali Sottocommissioni saranno determinati secondo le norme di cui al paragrafo b), potendo peraltro la presidenza essere assunta da una personalita' designata dal Ministro del Paese dove ha luogo la riunione. d) Indipendentemente dai disposto del comma e) la Commissione Mista potra' aggregarsi, sempre in pari numero, degli esperti a titolo di consiglieri tecnici.

Accordo-art. 3

Art. 3. Dopo la ratifica dell'Accordo, le deliberazioni che ne discendano, cosi' come siano state fissate dalla Commissione Mista, saranno pubblicate in un Atto ufficiale che figurera' come annesso al presente Accordo. Tali deliberazioni, come ogni modificazione o aggiunta alle stesse, si adotteranno su proposta della Commissione Mista e dopo approvazione da parte dei Governi dei due Paesi.

Accordo-art. 4

Art. 4. Le due Parti contraenti favoriranno lo scambio di professori universitari e medi, di membri di istituzioni scientifiche, letterarie e artistiche, di studenti, di ricercatori e di artisti. La presentazione dei candidati sara' fatta dalle stesse Universita' o Istituzioni e sottoposta al parere della Commissione Mista. Ciascuna delle Parti contraenti favorira', inoltre, l'effettuazione di viaggi collettivi di professori, studenti, artisti, professionisti, tecnici e intellettuali in genere nell'altro Paese.

Accordo-art. 5

Art. 5. Ciascuna delle Parti contraenti ha la facolta' di creare e mantenere propri Istituti culturali sul territorio dell'altra Parte, a condizione di osservare le norme di legge regolanti la creazione di tali Istituti in ciascuno dei due Paesi. Il trattamento economico che il personale degli Istituti predetti riceve in tale sua qualita' dalla rispettiva Parte contraente sara' esente da ogni imposta sui redditi nel territorio dell'altra Parte contraente, dove ha sede l'istituto.

Accordo-art. 6

Art. 6. Ciascuna Parte contraente s'impegna a favorire - mediante la creazione di cattedre universitarie, di lettorati e, ove possibile, di corsi nelle scuole medie - lo studio della lingua e della letteratura dell'altra Parte nei propri Istituti d'istruzione, sia con propri docenti, sia accogliendo docenti dell'altra Parte all'uopo designati. La Commissione Mista di cui all'art. 2 determinera' i modi di attuazione reciproca del predetto impegno.

Accordo-art. 7

Art. 7. Le due Parti contraenti dichiarano di voler favorire la istituzione di borse per permettere agli studenti e studiosi di ciascuna Parte di compiere studi o ricerche nell'altro Paese contraente. La Commissione Mista fara' ai Governi interessati le proposte relative al numero delle borse e alla loro regolamentazione.

Accordo-art. 8

Art. 8. Le Parti contraenti intensificheranno gli scambi culturali fra i due Paesi mediante l'organizzazione di concerti, opere liriche e drammatiche, conferenze, mostre artistiche, scientifiche, didattiche e ogni altra appropriata manifestazione culturale; mediante la diffusione di libri e periodici, nonche' attraverso il cinema e la radio.

Accordo-art. 9

Art. 9. Le Parti contraenti studieranno le necessarie misure finanziarie per facilitare le manifestazioni artistiche e culturali in genere di ciascuno dei due Paesi nel territorio dell'altro.

Accordo-art. 10

Art. 10. Le Parti contraenti auspicano che, sotto riserva delle eventuali misure di sicurezza pubblica, i libri, i giornali e i periodici editi in uno dei due Paesi possano liberamente entrare nel territorio dell'altro Paese in franchigia di ogni diritto, senza licenza di importazione o altre disposizioni restrittive.

Accordo-art. 11

Art. 11. Il presente Accordo sara' ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati all'Aja nel piu' breve tempo possibile. L'Accordo entrera' in vigore alla data dello scambio deli strumenti di ratifica.

Accordo-art. 12

Art. 12. Il presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo di cinque anni. Nel caso in cui nessuna delle Parti contraenti abbia notificato - sei mesi prima del termine dei cinque anni - il proprio intendimento di denunciarlo, il presente Accordo continuera' a vigere obbligatoriamente fino al termine di un anno dal giorno in cui una delle due Parti contraenti lo avra' denunciato. In fede di che, i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatto in duplice esemplare, in lingua italiana e in lingua olandese, i due testi facendo egualmente fede, a Roma, il 5 Dicembre 1951. Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi W. DE BYLANDT Per il Governo della Repubblica italiana DE GASPERI Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri DE GASPERI

Cultureel Verdrag

Cultureel Verdrag tussen Nederland en Italie Parte di provvedimento in formato grafico

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