DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1952, n. 1133

Type DPR
Publication 1952-06-27
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo in data 15 maggio 1946, n. 455;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il bilancio e ad interim per il tesoro; Decreta:

Art. 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 2012, N. 205))

Art. 2

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 2012, N. 205))

Art. 3

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 2012, N. 205))

Art. 4

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 2012, N. 205))

Art. 5

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 2012, N. 205))

Art. 6

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 2012, N. 205))

Art. 7

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 2012, N. 205))

Art. 8

Gli istituti e le aziende di credito di cui all'art. 2, lettera a), sono tenuti a trasmettere all'Assessorato delle finanze con le modalita' ed i limiti indicati nel presente articolo, le situazioni periodiche, i bilanci e gli altri dati concernenti la propria attivita'. Gli istituti e le aziende di credito che non operino esclusivamente nella Regione ma che abbiano in essa sedi o filiali sono tenuti a trasmettere all'Assessorato delle finanze, negli stessi modi e limiti indicati, le situazioni periodiche e gli altri dati concernenti l'attivita' delle sedi e filiali siciliane. Le situazioni periodiche, i bilanci e i dati debbono essere elaborati in cifre complessive, con esclusione di ogni riferimento a singoli nominativi e non possono essere diversi dai documenti periodicamente prodotti alla Banca d'Italia, a norma delle disposizioni da essa emanate. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell'Assessorato delle finanze, circa gli istituti ed aziende di credito operanti in Sicilia, sono tutelati dal segreto di ufficio, anche nei riguardi delle pubbliche Amministrazioni. ((1))

Art. 9

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 2012, N. 205))

Art. 10

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 2012, N. 205))

Art. 11

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 2012, N. 205))

EINAUDI DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 settembre 1952

Atti del Governo, registro n. 68, foglio n. 7. - FRASCA

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