DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1159
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;
In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Ridola Domenico fu Gregorio, per i terreni ricadenti nel comune di Matera (provincia di Matera);
Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione;
Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Udito il parere, in data 19 giugno 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:
Art. 1
E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Ridola Domenico fu Gregorio, per i terreni ricadenti nel comune di Matera (provincia di Matera), della superficie di ettari 125.75.24 specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.
Art. 2
I terreni indicati nell'allegato I di cui al precedente articolo per complessivi ettari 71.76.37, sono espropriati e trasferiti in proprieta' all'Ente per lo sviluppo e l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.
Art. 3
E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.
Art. 4
Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio e' autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilita', in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 53.98.87.
Art. 5
L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennita' di espropriazione offerta, nonche' quello menzionato all'articolo 4 entrambi muniti del visto del Ministro proponente formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
EINAUDI DE GASPERI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 agosto 1952
Atti del Governo, registro n. 57, foglio n. 118. - CARLOMAGNO
Allegato n. 1
ALLEGATO N. 1 Elenco dei terreni intestati alla ditta Ridola Domenico fu Gregorio, in comune di Matera, trasferiti in proprieta' dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67. Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato n. 2
ALLEGATO N. 2 Elenco dei terreni intestati alla ditta Ridola Domenico fu Gregorio, in comune di Matera, costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilita' a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841). Parte di provvedimento in formato grafico ((1))
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