DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1952, n. 1176

Type DPR
Publication 1952-06-18
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra; Visto il regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, che approva il regolamento per l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per l'interno, col Ministro per la grazia e giustizia, col Ministro per le finanze, col Ministro per il tesoro, col Ministro per la difesa, col Ministro per la pubblica istruzione, col Ministro per i lavori pubblici, col Ministro per l'agricoltura e foreste, col Ministro per i trasporti, col Ministro per le poste e telecomunicazioni e col Ministro per l'industria e commercio; Decreta: E' approvato l'annesso regolamento concernente la assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra, vistato dal Ministro proponente.

EINAUDI DE GASPERI - RUBINACCI - SCELBA - ZOLI - VANONI - PELLA - PACCIARDI - SEGNI - ALDISIO - FANFANI - MALVESTITI - SPATARO - CAMPILLI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 settembre 1952

Atti del Governo, registro n. 58, foglio n. 8. - FRASCA

Regolamento per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra-art. 1

Regolamento per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra Art. 1. Nei ruoli provinciali, di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, sono iscritti gli invalidi che, possedendo i requisiti stabiliti dalla legge stessa, abbiano conseguito la pensione di guerra o assegno rinnovabile, salvo il disposto di cui alle lettere b) e c) dell'art. 4 del presente regolamento. Gli invalidi che siano affetti da lesioni ascritte od ascrivibili ad una delle voci contemplate da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, continuano a beneficiare del collocamento obbligatorio anche dopo la scadenza dell'assegno temporaneo o dopo la liquidazione dell'assegno per una volta tanto e sono pertanto iscritti nei ruoli provinciali di cui al precedente comma. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche agli invalidi affetti dalle lesioni contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. La stessa disposizione si applica altresi' agli invalidi affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Regolamento per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra-art. 2

Art. 2. Nell'ambito delle categorie professionali previste dall'articolo 5 della legge, gli invalidi aspiranti al collocamento saranno iscritti nei relativi ruoli distinguendoli per sesso, per settore di produzione, per qualifica e specializzazione. Le distinzioni di cui sopra hanno mero valore indicativo ai fini di una oculata selezione dei minorati collocabili, in rapporto alle occupazioni cui il datore di lavoro intende destinarli. E' pertanto il datore di lavoro e' tenuto a far luogo alle assunzioni di legge anche indipendentemente dalle distinzioni predette, salvo quanto disposto dall'art. 16 del presente Regolamento. Trattandosi di aziende con non piu' di 20 dipendenti, ove venga dimostrata l'assoluta impossibilita' di utilizzare il minorato se non provvisto del requisito professionale minimo indispensabile per il genere di lavoro - principale o ausiliario - praticato nell'azienda, il Consiglio direttivo di cui all'art. 4 della legge puo' - se lo ritenga opportuno - rimandare la assunzione per un periodo di 180 giorni, in attesa che tra i minorati si rendano disponibili elementi piu' idonei. I mutilati e invalidi per cause inerenti al servizio di bonifica di campi minati, i quali abbiano optato per il trattamento di pensione privilegiata di guerra, ai sensi dell'[art. 3, comma quarto, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 novembre 1947, n. 1815](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legislativo:1947-11-01;1815~art3-com4), hanno diritto ad essere iscritti nel ruolo riservato agli invalidi di cui all'art. 1 della legge. I mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio, previsti dalla [legge 19 agosto 1948, n. 1180](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1948-08-19;1180), debbono essere iscritti nel ruolo riservato agli invalidi di cui all'art. 2 della legge.

Regolamento per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra-art. 3

Art. 3. L'invalido di guerra disoccupato, che intende avvalersi delle disposizioni della [legge 3 giugno 1950, n. 375](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-06-03;375), deve inoltrare domanda alla Rappresentanza provinciale dell'opera nazionale invalidi di guerra, anche a mezzo del sindaco del Comune di residenza. L'ufficio, cui la domanda e' presentata, deve rilasciarne ricevuta. Le domande presentate dagli invalidi ai sindaci dei rispettivi Comuni sono trasmesse entro cinque giorni dalla data di consegna alla competente rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi.

Regolamento per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra-art. 4

Art. 4. La domanda di cui al precedente articolo deve essere corredata dai seguenti documenti: 1) un documento comprovante il godimento della pensione o il titolo a conseguirlo e precisamente: a) quando l'invalido sia provvisto di pensione di guerra, e' sufficiente la presentazione di uno dei seguenti documenti: decreto di concessione di pensione, certificato o libretto di iscrizione, Mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, credenziale di concessione provvisoria, oppure copia autentica di detti documenti rilasciata dal sindaco o da un notaio; b) quando si tratti di invalido militare in attesa di pensione, all'estratto di visita collegiale deve essere allegato un documento che dia la prova della corresponsione degli assegni di convalescenza da parte dell'autorita' militare, o della riconosciuta dipendenza della minorazione da causa di servizio di guerra da parte del distretto militare o dell'ospedale militare; c) quando si tratti invece di invalido civile, all'estratto di visita collegiale deve essere allegata una dichiarazione della prefettura ovvero della questura, o del competente Comando dei carabinieri circa le circostanze di fatto, luogo e tempo in cui fu riportato l'infortunio; d) nel casi di cui alle precedenti lettere b) e c), quando la causa bellica non sia sufficientemente provata, la decisione spetta al Consiglio direttivo di cui all'art. 4 della legge, in via provvisoria; e) nel caso che l'assegno temporaneo sia scaduto e la liquidazione dell'assegno per una volta tanto sia stata effettuata, l'invalido deve presentare tutti i documenti atti a provare che antecedentemente alla data della domanda ha fruito di assegno o di indennita' per una delle lesioni indicate al primo, secondo, terzo e quarto comma dell'art. 1 del presente Regolamento. 2) i documenti indicati ai numeri 2 e 3 dell'art. 6 della legge. Il certificato di cui al citato n. 3 dell'art. 6 dovra' contenere, oltre gli elementi espressamente indicati dalla legge, l'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obbiettivo, e l'apprezzamento se tali condizioni lo rendano idoneo a proficuo lavoro e in quale professione o mestiere. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 18/09/1952, n. 217 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Regolamento per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra-art. 5

Art. 5. Per gli invalidi affetti dalle lesioni indicate nel primo, secondo, terzo e quarto comma dell'art. 1 del presente regolamento l'ufficiale sanitario deve esplicitamente dichiarare se ed in quale delle voci seguenti sia contemplata l'invalidita': Nona categoria: Voci 4. - La perdita totale di due delle ultime tre dita di una mano, o tra le due mani; 5. - La perdita totale di uno degli indici, accompagnata, o non, dalla perdita di una delle ultime tre dita dell'altra mano; 6. - La perdita delle ultime due falangi di uno degli indici e di quelle di altre due dita, tra le due mani, che non siano quelle dei pollici o dell'altro indice, oppure la perdita delle stesse falangi delle ultime tre dita di una mano, o di quattro, tra le due mani; 7. La perdita delle due ultime falangi dei due indici; 8. - La perdita della falange ungueale dei due pollici; 9. - La perdita della falange ungueale di uno dei pollici insieme con quella della falange ungueale di un altro dito delle mani; 10. - La perdita della falange ungueale di sei o cinque dita, tra le due mani, che non siano i pollici, oppure della stessa falange di quattro dita, tra le due mani, compreso uno degli indici. Decima categoria: Voci 3. - La perdita delle due ultime falangi di due dita, di una o delle due mani quando non siano quelle dei pollici, ne' degli indici; 4. - La perdita della falange ungueale di uno dei pollici; 5. - La perdita della falange ungueale dei due indici, oppure la perdita della falange ungueale di quattro dita tra le due mani, che non siano i pollici ne' gli indici; 6. - La perdita della falange ungueale di tre o due delle ultime quattro dita, tra le due mani, compresa, o non, quella di uno degli indici. Tabella B annessa al [regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-07-12;1491) [4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-07-12;4). - La perdita totale di due delle ultime tre dita di una mano, o tra le due mani; 6. - La perdita totale di uno degli indici, accompagnata, o non, dalla perdita di una delle ultime tre dita dell'altra mano; 7. - La perdita delle ultime due falangi di uno degli indici o di quelle di altre due dita, fra le due mani, che non siano quelle dei pollici o dell'altro indice, oppure la perdita delle stesse falangi delle tre ultime dita di una mano, o di quattro tra le due mani; 8. - La perdita delle ultime falangi dei due indici; 9. - La perdita della falange ungueale dei due pollici; 10. - La perdita della falange ungueale di uno dei due pollici, insieme con quella della falange ungueale di un altro dito delle mani; 11. La perdita della falange ungueale di sei o cinque dita, tra le due mani, che non siano i pollici, oppure della stessa falange di quattro dita, tra le due mani, compreso uno degli indici. Tabella B annessa alla [legge 10 agosto 1950, n. 648 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-08-10;4). - La perdita totale di due delle ultime tre dita di una mano, o tra le due mani; 5. - La perdita totale di uno degli indici, accompagnata o non, dalla perdita di una delle ultime tre dita dell'altra mano; 6. - La perdita delle ultime due falangi di uno degli indici e di quelle di altre due dita, tra le due mani, che non siano quelle dei pollici e dell'altro indice, oppure la perdita delle stesse falangi delle tre ultime dita di una mano, o di quattro tra le due mani; 7. - La perdita delle due ultime falangi dei due indici; 8. - La perdita della falange ungueale dei due pollici; 9. La perdita della falange ungueale di uno dei due pollici insieme con quella della falange ungueale di un altro dito delle mani; 10. - La perdita della falange ungueale di sei o cinque dita, tra le due mani, che non siano i pollici, oppure della stessa falange di quattro dita, tra le due mani, compreso uno degli indici.

Regolamento per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra-art. 6

Art. 6. Nei casi di esclusione dal beneficio del collocamento a norma dell'art. 3, lettera b della legge, avverso il giudizio di incollocabilita' espresso dall'ufficiale sanitario, e' data facolta', sia agli invalidi interessati che alle organizzazioni che li rappresentano, di chiedere il giudizio del Collegio medico provinciale, di cui all'art. 7 della legge. Qualora l'ufficiale sanitario ed il Collegio medico si siano concordemente pronunciati per la esclusione dal beneficio del collocamento, la Rappresentanza provinciale dell'Opera trasmettera' gli atti al Ministero del tesoro per i provvedimenti di cui all'[art. 41 della legge 10 agosto 1950, n. 648](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art41).

Regolamento per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra-art. 7

Art. 7. Agli invalidi iscritti nei ruoli degli aspiranti al collocamento le Rappresentanze provinciali rilasciano le tessere personali di cui all'art. 8 della legge, indicando il termine della validita' delle tessere stesse: a vita per coloro che fruiscono di pensione vitalizia o per quelli di cui ai comma primo, secondo, terzo e quarto dell'art. 1 del presente regolamento, oppure specificando la data di scadenza per gli invalidi che fruiscono di assegno rinnovabile.

Regolamento per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra-art. 8

Art. 8. A norma dell'[art. 9 della legge 29 aprile 1949, n. 264](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-04-29;264~art9), i mutilati ed invalidi di guerra hanno diritto ad essere iscritti nelle liste di collocamento degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, classificati per professioni o per mestieri adatti alle loro condizioni fisiche dalle Rappresentanze provinciali dell'Opera invalidi. Pertanto, ai fini del coordinamento delle attivita' degli Uffici del lavoro e delle Rappresentanze provinciali dell'Opera invalidi, in materia di collocamento dei minorati di guerra, saranno osservate le seguenti norme: a) ogni avviamento effettuato dalla Rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi sara' comunicato al competente Ufficio di collocamento, che provvedera' a consegnare allo interessato il libretto di lavoro, previo ritiro dell'attestato di iscrizione - Mod. C/1 - e ad effettuare le opportune variazioni sulla scheda personale - Mod. C/2 - o a prendere nota in apposito registro dell'avviamento, nel caso in cui l'invalido non risulti iscritto nelle liste di collocamento; b) gli avviamenti al lavoro di invalidi effettuati dagli Uffici di collocamento saranno di volta in volta comunicati alle competenti Rappresentanze dell'Opera invalidi; c) gli Uffici di collocamento, ai quali, a norma dell'[articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-04-29;264~art21), i datori di lavoro debbono comunicare il nome e la qualifica dei lavoratori di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro, sono tenuti, qualora si tratti di lavoratori invalidi di guerra, a dare notizia di dette comunicazioni alle competenti Rappresentanze provinciali dell'Opera invalidi che ne abbiano fatto richiesta.

Regolamento per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra-art. 9

Art. 9. In corrispondenza di ciascuno dei membri effettivi del Consigli direttivi dell'O.N.I.G. di cui alle lettere d), e) ed f), dell'art. 4 della legge, dovra' essere nominato un membro supplente scelto dagli stessi organi previsti per la scelta dei rappresentanti effettivi. I membri supplenti possono partecipare al lavori del Consiglio direttivo delle Rappresentanze provinciali dell'Opera invalidi solo nei casi di temporaneo comprovato impedimento dei rispettivi titolari. Per la durata in carica del membri supplenti vale la norma dell'[art. 4 della legge 3 giugno 1950, n. 375](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-06-03;375~art4).

Regolamento per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra-art. 10

Art. 10. Spetta ai Consigli direttivi delle Rappresentanze provinciali dell'Opera invalidi deliberare in ordine alla qualita' di invalido ai sensi della legge, tenuto conto dei documenti esibiti dagli interessati e dei risultati dell'eventuale visita medica collegiale. La Rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi qualora il Consiglio direttivo accerti che l'invalido, in base ai documenti presentati, non si trova nelle condizioni di essere iscritto nel ruolo provinciale degli invalidi ne rifiuta l'iscrizione, dandone immediato avviso all'interessato. Contro il provvedimento di non iscrizione e' ammesso il ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La dichiarazione di invalidita', rilasciata dalla Rappresentanza provinciale sulla base dei documenti di cui all'articolo 4 del presente regolamento e' documento valido al fine della attestazione della qualita' di invalido militare o civile di guerra.

Regolamento per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra-art. 11

Art. 11. Il Collegio medico provinciale, di cui all'art. 7 della legge e' costituito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed ha sede presso la Rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi. Il Collegio medico e' composto da tre medici designati uno dalla Rappresentanza dell'Opera invalidi, uno dai datori di lavoro, uno dai lavoratori della provincia. La scelta deve ordinariamente essere fatta fra i chirurghi e medici degli ospedali civili consulenti o fiduciari dell'Istituto nazionale per l'assicurazione infortuni sul lavoro o dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. I componenti del Collegio medico durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Il Presidente e' nominato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, che lo sceglie tra i membri del Collegio stesso.

Regolamento per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra-art. 12

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