LEGGE 30 luglio 1952, n. 1177
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo culturale concluso a Parigi, tra l'Italia e la Francia, il 4 novembre 1949.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
EINAUDI DE GASPERI - SEGNI - VANONI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Accordo-art. 1
Accordo culturale fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Francese IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE consapevoli della comunita' dei principi sui quali si fonda la vita intellettuale dei loro due Paesi e desiderando rendere ancora piu' strette le relazioni letterarie, artistiche, scientifiche e accademiche che da tanti secoli esistono fra i loro due popoli, animati dal desiderio di proseguire in tale campo l'opera di riavvicinamento fra l'Italia e la Francia gia' in sviluppo sul piano economico nel quadro della Unione doganale, hanno deliberato di concludere allo scopo un Accordo, e a tal fine hanno designato quali loro Plenipotenziari: il Presidente della Repubblica italiana: l'Onorevole CARLO SFORZA, Ministro degli Affari Esteri il Presidente della Repubblica Francese: il Signor ROBERT SCHUMAN, Ministro degli Affari Esteri. Articolo 1 Il Governo italiano e il Governo Francese accorderanno reciprocamente ogni facilitazione alla creazione e al funzionamento di quattro Istituti di Alta Cultura, che avranno il compito di diffondere la mutua conoscenza delle civilta' dei due Paesi e di sviluppare le relazioni nel campo delle lettere, delle scienze e delle arti. I quattro Istituti saranno: per l'Italia l'Istituto italiano di Parigi, un Istituto da creare a Strasburgo, un Istituto da creare a Marsiglia, un Istituto da creare a Lione, per la Francia l'Istituto Francese di Firenze, l'Istituto Francese di Napoli, il Centro Culturale Francese di Roma, un Istituto da creare a Milano.
Accordo-art. 2
Articolo 2 Il Governo italiano e il Governo Francese continueranno ad accordare ogni facilitazione agli Istituti di istruzione secondaria francesi e italiani attualmente esistenti in Italia e in Francia e cioe': Liceo Chateaubriand a Roma, Liceo Leonardo da Vinci a Parigi.
Accordo-art. 3
Articolo 3 Le Alti Parti contraenti si scambieranno ogni utile notizie sulle cattedre di lingue e letteratura francese esistenti in Italia e sulle cattedre di lingua e letteratura italiana esistenti in Francia.
Accordo-art. 4
Articolo 4 Ciascuna delle due Parti contraenti s'impegna a ricevere, in numero equivalente, nelle proprie Universita', lettori di francese in Italia e di italiano in Francia, provvisti di un titolo almeno uguale alla "licence" o alla laurea e che saranno inviati dall'altra Parte contraente. La Commissione Mista prevista all'articolo 10 del presente Accordo sottoporra' ai due Governi un progetto, che determinera' le Universita' presso le quali saranno nominati i lettori e il modo di retribuirli.
Accordo-art. 5
Articolo 5 Le Alte Parti contraenti provvederanno a migliorare e sviluppare l'insegnamento della lingua francese nelle scuole secondarie italiane e della lingua italiana nelle scuole secondarie francesi favorendo, con misure appropriate, il perfezionamento dei professori rispettivi e creando dei posti di "assistenti" sulla base della reciprocita'. La Commissione Mista prevista all'articolo 10 del presente Accordo sottoporra' ai due Governi un progetto che determinera' gli Istituti di istruzione presso i quali saranno nominati detti assistenti e il modo di retribuirli.
Accordo-art. 6
Articolo 6 Le Alte Parti contraenti procureranno di migliorare le condizioni con le quali i titoli universitari conseguiti nel corso o al termine degli studi e i diplomi ottenuti in ciascuno dei due Paesi potranno essere ammessi alla equivalenza nell'altro Paese, sia nei diversi Istituti di istruzione, sia in casi da determinarsi, per l'esercizio professionale. Sin d'ora ciascuna delle Alte Parti contraenti, confermando l'equivalenza teoricamente riconosciuta a favore dei cittadini dell'altra Parte fra il diploma di maturita' e il "baccalaureat", s'impegna a estendere tale equivalenza, in seguito a decisione presa su domanda individuale e in conformita' alla procedura richiesta in ciascuno dei due Paesi: a) ai propri cittadini residenti all'estero i quali non abbiano avuto la possibilita' di presentarsi candidati al titolo nazionale; b) ai cittadini dei Paesi terzi. La Commissione Mista prevista all'art. 10 del presente Accordo avra' il compito di studiare ogni mezzo destinato a sviluppare e perfezionare il sistema di equivalenza fra i titoli o diplomi italiani e francesi.
Accordo-art. 7
Articolo 7 Le Alte Parti contraenti s'impegnano a favorire i contatti diretti fra le Universita' e gli altri organismi di alta cultura, studiando la possibilita' di organizzare sulla base della reciprocita': a) scambi di professori, di conferenzieri, di studenti e di ricercatori; b) corsi di vacanze destinati agli studenti e ai professori; c) viaggi collettivi; d) scambi regolari di pubblicazioni ufficiali e di quelle provenienti da Universita', Accademie, Societa' scientifiche ed enti culturali in genere; e) scambi di borsisti.
Accordo-art. 8
Articolo 8 Le Alte Parti contraenti procureranno di far meglio conoscere la loro cultura attraverso l'organizzazione nell'altro Paese interessato di conferenze, concerti, mostre e manifestazioni artistiche o teatrali, nonche' attraverso il film, la radio e la televisione.
Accordo-art. 9
Articolo 9 I due Governi concorderanno, secondo una procedura da stabilire, ogni facilitazione all'entrata nei loro rispettivi territori di libri, giornali, riviste, pubblicazioni musicali, riproduzioni artistiche, dischi fonografici, films documentari, destinati a Istituti di carattere educativo e culturale, sotto la riserva che tali articoli non siano oggetto di operazioni commerciali. Inoltre i libri, le riviste, i giornali e le pubblicazioni periodiche, nella misura in cui non costituiscano essenzialmente un articolo di lusso, nonche' la musica manoscritta o stampata, non saranno gravati altro che dei diritti o tasse previsti per gli articoli nazionali corrispondenti.
Accordo-art. 10
Articolo 10 Per favorire l'applicazione del presente Accordo e al fine di formulare ogni proposta da sottoporre ai rispettivi Governi e destinata ad adeguare l'Accordo agli ulteriori sviluppi delle relazioni fra i due Paesi, sara' costituita una Commissione Mista italo-francese. Detta Commissione si riunira' almeno una volta all'anno, alternativamente a Roma e a Parigi. Essa comprendera' 5 rappresentanti di ciascuno dei due Paesi designati dai rispettivi Governi, e sara' presieduta, da uno dei rappresentanti del Paese in cui si riunira'. Ove occorra, la Commissione potra' aggregarsi degli esperti a titolo di consiglieri tecnici.
Accordo-art. 11
Articolo 11 Il presente Accordo e' concluso senza limiti di tempo e restera' in vigore fino a che non sia denunciato da una delle Parti contraenti. In tal caso l'Accordo cessera' di aver vigore sei mesi dopo la notifica della denuncia. Tuttavia le facilitazioni concesse agli organismi di cui agli articoli 1 e 2 saranno reciprocamente mantenute per altri sei mesi.
Accordo-art. 12
Articolo 12 Il presente Accordo sara' ratificato nel piu' breve termine possibile e lo scambio delle ratifiche avra' luogo a Roma. Esso entrera' in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica. Fatto a Parigi, in doppio esemplare, in lingua italiana e in lingua francese, i due testi facenti ugualmente fede, il 4 novembre 1949. Per l'Italia Per la Francia CARLO SFORZA ROBERT SCHUMAN PIETRO QUARONI IVON DELBOS Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri DE GASPERI
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