DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1207
Art. 1
IL PRESIDENTE. DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato con regio decreto 12 ottobre 1927, n. 2255 e modificato coi regi decreti 15 novembre 1928, n. 2606; 31 ottobre 1929, n. 2400; 1 ottobre 1931, n. 1372; 27 ottobre 1932, n. 2062; 27 dicembre 1934, n. 2448; 27 ottobre 1936, n. 2457; 21 marzo 1939, n. 1296; 9 maggio 1939, n. 1469; 26 ottobre 1940, n. 2065; 27 aprile 1942, n. 470 e 5 settembre 1942, n. 1266, e con decreti del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1949, n. 1028 e 18 aprile 1951, n. 964; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 8 agosto 1942, n. 1096; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato e modificato con' i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Attuale art. 25. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia e' aggiunto quello di: 8) radiologia. Attuale art. 48. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti 7) geologia; 8) paleontologia.
EINAUDI SEGNI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 settembre 1952
Atti del Governo, registro n. 58, foglio n. 18. - FRASCA
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