LEGGE 30 luglio 1952, n. 1211
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo relativo al prolungamento delle invenzioni industriali appartenenti in Norvegia, a cittadini italiani e, in Italia, a cittadini norvegesi, concluso a Roma, fra l'Italia e la Norvegia, il 12 ottobre 1951.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore conformemente a quanto stabilito dall'art. 5 dell'Accordo.
Art. 3
Le disposizioni contenute negli articoli 3 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 29 dicembre 1927, n. 2701, e 21 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, non sono applicabili ai benefici contemplati dall'Accordo sopradetto.
Art. 4
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
EINAUDI DE GASPERI - CAMPILLI VANONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Accord
Accord entre l'Italie et la Norvege concernant la prolongation de la duree des brevets d'invention Parte di provvedimento in formato grafico
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