DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1227
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Istituto superiore navale di Napoli, approvato con regio decreto 16 gennaio 1933, n. 1570, e modificato con i regi decreti 16 ottobre 1934, n. 2081; 29 aprile 1937, n. 792; 30 marzo 1939, n. 1001; 26 ottobre 1940, n. 1922; 5 settembre 1942, n. 1739, e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1947, n. 1458;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduto il decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, ratificato con legge 19 maggio 1950, n. 355;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche del predetto Istituto;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Istituto superiore navale di Napoli e' cosi' ulteriormente modificato:
Art. 18. - Agli insegnamenti fondamentali del corso di laurea in discipline nautiche e' aggiunto quello di:
"Teoria e tecnica delle onde elettromagnetiche".
Dopo l'attuale art. 35 viene aggiunto il seguente nuovo articolo con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Art. 36. - "Per quanto attiene al grado 3° i professori dell'Istituto vengono considerati, anche a tal fine, come i professori universitari di ruolo statale e vengono assegnati al predetto grado allorquando i docenti di ruolo statale provvisti della medesima anzianita' di servizio conseguono tale grado".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 luglio 1952
EINAUDI
SEGNI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 19 settembre 1952 Atti del Governo, registro n. 58, foglio n. 26. - FRASCA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Istituto superiore navale di Napoli, approvato con regio decreto 16 gennaio 1933, n. 1570, e modificato con i regi decreti 16 ottobre 1934, n. 2081; 29 aprile 1937, n. 792; 30 marzo 1939, n. 1001; 26 ottobre 1940, n. 1922; 5 settembre 1942, n. 1739, e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1947, n. 1458; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduto il decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, ratificato con legge 19 maggio 1950, n. 355; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche del predetto Istituto; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Istituto superiore navale di Napoli e' cosi' ulteriormente modificato: Art. 18. - Agli insegnamenti fondamentali del corso di laurea in discipline nautiche e' aggiunto quello di: "Teoria e tecnica delle onde elettromagnetiche". Dopo l'attuale art. 35 viene aggiunto il seguente nuovo articolo con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Art. 36. - "Per quanto attiene al grado 3° i professori dell'Istituto vengono considerati, anche a tal fine, come i professori universitari di ruolo statale e vengono assegnati al predetto grado allorquando i docenti di ruolo statale provvisti della medesima anzianita' di servizio conseguono tale grado".
EINAUDI SEGNI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 settembre 1952
Atti del Governo, registro n. 58, foglio n. 26. - FRASCA
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