DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1952, n. 1233
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1951, n. 525, che da' esecuzione agli Accordi di carattere economico tra l'Italia ed il Portogallo, conclusi a Roma il 18 febbraio 1950;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il bilancio ad interni per il tesoro, per le finanze, per il commercio con l'estero e per l'industria e commercio; Decreta:
Art. 1
Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo addizionale all'Accordo commerciale fra l'Italia ed il Portogallo del 18 febbraio 1950, concluso a Lisbona il 29 ottobre 1951.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 18 maggio 1951.
EINAUDI DE GASPERI - PELLA - VANONI - LA MALFA - CAMPILLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 settembre 1952
Registro Atti del Governo n. 58, foglio n. 30. - FRASCA
Protocollo-Protocollo
Protocollo addizionale all'Accordo commerciale tra l'Italia e il Portogallo del 18 febbraio 1950 Il Governo italiano ed il Governo portoghese concordano sulla proroga, fino al 18 maggio 1952, dell'Accordo Commerciale fra l'Italia e il Portogallo concluso a Roma il 18 febbraio 1950 e sulla sostituzione dell'articolo 4° di detto Accordo che avra' la seguente redazione: "Articolo 4°. - I due Governi si impegnano ad autorizzare la importazione e rispettivamente la esportazione dei prodotti risultanti dalle annesse Liste A-1 e B-1, fino all'ammontare dei quantitativi e dei valori in esse indicati. Il Governo portoghese si impegna ad autorizzare la esportazione verso l'Italia dei prodotti che risultano dalla annessa Lista C, fino all'ammontare dei quantitativi e dei valori in essa indicati. Il Governo italiano si impegna ad autorizzare l'esportazione verso il Portogallo dei prodotti risultanti dalla annessa Lista D, fino all'ammontare dei quantitativi o dei valori in essa indicati. Par. unico. - I due Governi applicheranno alle merci originarie e provenienti da ciascuno dei due paesi tutte le misure prese o da prendere conformemente alle decisioni dell'O.E.C.E. Per conseguenza, ogni misura di liberazione presa o da prendere in rapporto alle predette decisioni, si applichera' automaticamente alle merci originarie e provenienti dall'Italia e rispettivamente dal Portogallo". E' stato pertanto concordato: a) che le citate Liste A-1, B-1, C e D, annesse al presente Protocollo, sostituiscono le Liste A e B annesse al suddetto Accordo del 18 febbraio 1950 e il memorandum confidenziale annesso all'Accordo stesso; b) che le disposizioni del presente Protocollo entrano in vigore, provvisoriamente, il 18 maggio 1951 e definitivamente il giorno della sua firma. Il presente Protocollo Addizionale, redatto in duplice esemplare, nelle lingue italiana e portoghese, facendo le due egualmente fede, e' stato parafato in Lisbona l'8 giugno 1951. Lisbona, 29 ottobre 1951 Per il Governo portoghese PAOLO CUNHA Per il Governo italiano PIETRO DE PAOLIS Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri DE GASPERI
Protocollo-Liste
LISTA A-1 IMPORTAZIONI ITALIANE DAL PORTOGALLO Parte di provvedimento in formato grafico LISTA B-1 IMPORTAZIONI PORTOGHESI DALL'ITALIA Parte di provvedimento in formato grafico LISTA C IMPORTAZIONI ITALIANE DAL PORTOGALLO Parte di provvedimento in formato grafico LISTA D IMPORTAZIONI IN PORTOGALLO DALL'ITALIA Parte di provvedimento in formato grafico
Protocolo
Protocolo adicional ao Acordo commercial entre Portugal e a Italia de 18 fevereiro de 1950 Parte di provvedimento in formato grafico
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