DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 agosto 1952, n. 1238

Type DPR
Publication 1952-08-16
Ultimo aggiornamento 1952-10-02
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla, limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura Visto l'art. 6 del regolamento per l'applicazione dei decreto-legge suddetto, approvato con regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955; Visto il regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, e successive modificazioni, concernente la tabella, delle lavorazioni discontinue o di semplice attesa o custodia alle quali e' inapplicabile il suddetto decreto n. 692; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Alla tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, e' aggiunta la seguente voce n. 45: "Operai addetti presso gli aeroporti, alle pompe per, il riempimento delle autocisterne e al rifornimento di carburanti e lubrificanti agli aerei da trasporto, eccettuato i singoli casi nei quali l'Ispettorato del lavoro accerti l'inesistenza del carattere della discontinuita'".

EINAUDI DE GASPERI - RUBINACCI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 settembre 1952

Atti del Governo, registro n. 58, foglio n. 45. - FRASCA

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