DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1952, n. 1239
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il regio decreto 25 marzo 1911, n. 855, che da' esecuzione all'Accordo internazionale per la repressione della Circolazione delle pubblicazioni oscene, firmato a Parigi il 4 maggio 1910;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'interno e per le finanze; Decreta:
Art. 1
Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo firmato a Lake Success-New York il 4 maggio 1949, che apporta emendamenti all'Accordo relativo alla repressione della circolazione delle pubblicazioni oscene, firmato a Parigi il 4 maggio 1910.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del Protocollo suddetto.
EINAUDI DE GASPERI - SCELBA - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 settembre 1952
Atti del Governo, registro n. 58, foglio n. 48. - FRASCA
Protocole
Protocole amendant l'Arrangement relatif a la repression de la circulation des publications obscenes, signe' a' Paris le 4 mai 1910. Parte di provvedimento in formato grafico
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