DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1952, n. 1244
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il regio decreto 9 aprile 1905, n. 171, che da' esecuzione all'Accordo internazionale sulla tratta delle bianche del 18 maggio 1904;
Visto il regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2749, che da' esecuzione alla Convenzione internazionale per la repressione della tratta delle bianche;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e con il Ministro ad interim per l'interno; Decreta:
Art. 1
Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo firmato a Lake Success, New York, il 4 maggio 1949, che apporta emendamenti all'Accordo internazionale per assicurare Una protezione efficace contro il traffico criminale conosciuto sotto il nome di tratta delle bianche, firmato a Parigi il 18 maggio 1904, ed alla Convenzione internazionale relativa alla repressione della tratta delle bianche, firmata a Parigi il 4 maggio 1910.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dalla data di entrata in vigore del Protocollo suddetto.
EINAUDI DE GASPERI - SPATARO
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 settembre 1952
Atti del Governo, registro n. 58, foglio n. 49. - FRASCA
Protocole
Protocole amendant l'Arrangement international en vue d'assurer une protection efficace contre le trafic criminel connu sous le nom de traite des blanches, signe' a' Paris le 18 mai 1904, et la Convention internationale relative a' la repression de la traite des blanches, signee a' Paris le 4 mai 1910. Parte di provvedimento in formato grafico
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