DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 agosto 1952, n. 1291
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato; Visto l'art. 87, quarto quinto comma, della Costituzione della Repubblica; Vista la legge 10 luglio 1952, n. 910; Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1952-1953, esiste la necessaria disponibilita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il bilancio e, ad Interim, per il tesoro; Decreta: Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo 466 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1952-53, e' autorizzata la prelevazione di lire 4.800.000 che si inscrivono al capitolo n. 149 "Fitto di locali" dello stato di previsione medesimo. Questo decreto sara' presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
EINAUDI DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 ottobre 1952
Atti del Governo, registro n. 58, foglio n. 60. - FRASCA
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