DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 agosto 1952, n. 1293
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva, con effetto dal 1 novembre 1952, l'annessa convenzione stipulata in Napoli il 4 luglio 1952, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Napoli.
Art. 2
E' istituito, ai sensi dell'art. 63, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo, riservato all'insegnamento di tisiologia, in aggiunta a quelli indicati nel n. 4 dell', tabella D annessa al predetto testo unico per la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Napoli e successive modificazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo restera' senz'altro soppresso con ogni conseguenza di legge per il titolare.
EINAUDI SEGNI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 ottobre 1952
Atti del Governo, registro n. 58, foglio n. 63. - FRASCA
Convenzione - art. 1
REPUBBLICA ITALIANA Convenzione L'anno millenovecentocinquantadue addi' 4 luglio, nel Rettorato dell'Universita' degli studi di Napoli, innanzi a noi dott. Gennaro Esposito fu Raffaele, direttore amministrativo dell'Universita' medesima e funzionario delegato ai contratti ed alla presenza dei signori dott. Passarella Francesca fu Raffaele, di anni 67 e dott. Michelangelo Sacco di Vincenzo, di anni 30, testimoni idonei a noi personalmente noti, si sono costituiti da una parte il prof. Pontieri Ernesto di Giuseppe, rettore dell'universita' degli studi di Napoli, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione in data 3 luglio 1952 del Consiglio di amministrazione dell'Universita' e dall'altra il prof. Gino Babolini fu Angelo componente il Consiglio direttivo dell'Associazione Campana per la lotta contro la tubercolosi e dalla medesima autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione in data 29 giugno 1952. Quest'ultimo ha dichiarato, senza riserva alcuna, che la predetta Associazione, da lui rappresentata, desidera di contribuire al progresso degli studi fisiologici e di mantenere l'importante Centro di studi fisiologici esistente in Napoli attualmente presso il Sanatorio Principe di Piemonte in conformita' del desiderio espresso dalla Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Napoli nella adunanza del 20 giugno 1951. A tal fine l'Associazione stessa dichiara, a suo mezzo, di voler provvedere al finanziamento occorrente alla istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento della tisiologia obbligandosi ai versamenti necessari, secondo le modalita' che saranno dettate dal Ministero della pubblica istruzione. PREMESSO a) che lo statuto della Universita' di Napoli, nell'ordinamento didattico della Facolta' di medicina e chirurgia, comprende l'insegnamento della tisiologia, e che questo e' seguito da numerosi studenti; b) che la decisione dell'Associazione Campana per la lotta contro la tubercolosi da' la possibilita' alla Facolta' di medicina e chirurgia di ripristinare la cattedra di ruolo di tisiologia, provvedimento del quale e' sentita la utilita' e la urgenza; SI ADDIVIENE alla stipula del presente atto tra le parti costituite, ciascuna nella sua espressa qualita' e della cui identita' personale e piena capacita' giuridica io sono certo, atto che rimane regolato dai seguenti patti e condizioni: Art. 1. Presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' degli studi di Napoli sara' istituito un posto di ruolo, in aggiunta a quelli assegnati alla Facolta' medesima, ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
Convenzione - art. 2
Art. 2. L'Associazione Campana per la lotta contro la tubercolosi si obbliga, in maniera irrevocabile, di corrispondere alla Universita' di Napoli per il finanziamento della cattedra di tisiologia la somma di L. 1.600.000 annue a decorrere dall'inizio dell'anno accademico 1952-53.
Convenzione - art. 3
Art. 3. L'Universita' di Napoli si obbliga, in esecuzione della deliberazione suindicata: a) a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivamente dovuti dallo Stato al professore di ruolo dell'insegnamento di tisiologia, nonche' l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio del predetto professore dovranno essere recuperate in conto entrate del Tesoro, b) ad aggiungere alla dotazione della cattedra suddetta la somma che rimanesse disponibile, una volta eseguito il versamento allo Stato, delle somme per i titoli di cui alla precedente lettera a).
Convenzione - art. 4
Art. 4. Qualora, in seguito a variazione del trattamento economico dei professori di ruolo, disposto dallo Stato, la somma di L. 1.600.000 risultasse inferiore a quella necessaria alla Universita' per versare allo Stato le somme dovute ai sensi dell'art. 3, lettera a) di questa convenzione, per il professore di ruolo titolare della cattedra di tisiologia, l'Associazione Campana per la lotta contro la tubercolosi versera' annualmente alla Universita' medesima la somma occorrente per integrare la differenza medesima.
Convenzione - art. 5
Art. 5. Qualora la cattedra non venisse coperta con un titolare, l'impegno si considera nullo di diritto e di fatto. Qualora lo Stato assuma a proprio carico l'onere della cattedra di tisiologia l'impegno si intende decaduto.
Convenzione - art. 6
Art. 6. La predetta convenzione avra' vigore per cinque anni con decorrenza dal 1 novembre 1952. Ove essa non sia denunciata, almeno un anno prima della scadenza, si intendera' tacitamente rinnovata di anno in anno e non oltre il decimo anno.
Convenzione - art. 7
Art. 7. La presente convenzione avra' efficacia giuridica dopo la approvazione del Ministero della pubblica istruzione, approvazione che sara' notificata alla Associazione Campana per la lotta contro la tubercolosi a cura del Rettorato della Universita' degli studi di Napoli mediante lettera spedita in raccomandazione postale. Questa convenzione, stipulata nell'interesse della Universita' degli studi di Napoli, sara', registrata in esenzione di tassa di registro e bollo, ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane, presenti i testi, ai comparenti che lo approvano perche' conforme alla loro volonta' e lo sottoscrivono insieme ai testi medesimi. L'atto consta di due fogli scritti su cinque intere pagine da persona di mia fiducia. Firmato: Ernesto Pontieri di Giuseppe Gino Babolini fu Angelo Francesco Passarella fu Raffaele Michelangelo Sacco di Vincenzo Gennaro Esposito fu Raffaele Registrato all'Ufficio atti pubblici di Napoli, addi' 5 luglio 1952, n. 489, mod. I, vol. 634, foglio 110. - Gratis
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