DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1952, n. 1299

Type DPR
Publication 1952-10-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 811;

Visti i propri decreti 7 febbraio 1951, n. 66 e 30 agosto 1951, n. 909;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Torlonia Alessandro fu Carlo - anche per il patrimonio assegnato al nascituro dai defunti Alessandro Torlonia e Anna Maria Torlonia in Borghese, fu Alessandro - di Anna Maria e di Giulia Torlonia fu Carlo, per i terreni ricadenti nel comune di Luco de' Marsi (provincia de L'Aquila);

Vista la deliberazione 1ª agosto 1951, n. 2304, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dagli interessati ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che i sunnominati hanno presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951 n. 951 la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopramenzionata;

Udito il parere, in data 26 luglio 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Torlonia Alessandro fu Carlo - anche per il patrimonio assegnato al nascituro dai defunti Alessandro Torlonia e Anna Maria Torlonia in Borghese, fu Alessandro - di Anna Maria e di Giulia Torlonia fu Carlo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Luco de' Marsi (provincia de L'Aquila), per una superficie di ettari 1635.38.50, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con indicazione della relativa indennita' di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

EINAUDI DE GASPERI - FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 ottobre 1952

Atti del Governo, registro n. 58, foglio n. 74. - FRASCA

Allegato n. 1

ALLEGATO N. 1 Elenco dei terreni intestati alla ditta Torlonia Alessandro fu Carlo - anche per il patrimonio assegnato al nascituro dai defunti Alessandro Torlonia e Anna Maria Torlonia in Borghese, fu Alessandro - di Anna Maria e di Giulia Torlonia fu Carlo, in comune di Luco de' Marsi (provincia di L'Aquila), trasferiti in proprieta' dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66. Parte di provvedimento in formato grafico

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