DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1952, n. 1304

Type DPR
Publication 1952-08-30
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 24-10, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato; Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 10 luglio 1952, n. 910 e 27 giugno 1952, n. 676; Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1952-1953 esiste la necessaria disponibilita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il bilancio ad interim per il tesoro; Decreta: Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo 466 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1952-53, 6 autorizzata la prelevazione di L. 150.000.000 che si inscrivono al capitolo 303 "Spese per le onoranze ai caduti e la costruzione e la sistemazione dei cimiteri di guerra in Italia e all'estero, ecc." dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per il detto esercizio finanziario. Questo decreto sara' presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

EINAUDI DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 ottobre 1952

Atti del Governo, registro n. 58, foglio n. 123. - CARLOMAGNO

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