La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni internazionali del lavoro: 1) Convenzione n. 3 concernente l'impiego delle donne prima e dopo il parto - Washington, 29 novembre 1919. 2) Convenzione n. 13 concernente l'impiego della biacca nella pittura - Ginevra, 19 novembre 1921. 3) Convenzione n. 39 concernente l'assicurazione obbligatoria sulla vita, dei salariati di imprese industriali e commerciali, delle professioni libere, nonche' dei lavoratori a domicilio e del personale addetto ai lavori domestici - Ginevra, 29 giugno 1933. 4) Convenzione n. 40 concernente l'assicurazione obbligatoria sulla vita dei salariati delle imprese agricole - Ginevra, 29 giugno 1933. 5) Convenzione n. 42 concernente il risarcimento delle malattie professionali - Ginevra, 21 giugno 1934. 6) Convenzione n. 44 sulla disoccupazione involontaria - Ginevra, 23 giugno 1934. 7) Convenzione n. 45 concernente l'impiego delle donne nei lavori sotterranei nelle miniere di ogni categoria - Ginevra, 21 giugno 1935; 8) Convenzione n. 48 concernente la creazione di un regime internazionale di conservazione del diritto delle assicurazioni invalidita',; vecchiaia e morte - Ginevra, 22 giugno 1935. 9) Convenzione n. 52 concernente le ferie annuali pagate - Ginevra, 24 giugno 1936. 10) Convenzione n. 53 concernente il minimo di capacita' professionale dei capitani e degli ufficiali della Marina Mercantile - Ginevra, 24 ottobre 1936. 11) Convenzione n. 55 concernente le obbligazioni dell'armatore in caso di malattia, di infortunio e di morte di marittimi - Ginevra, 24 ottobre 1936. 12) Convenzione n. 58 che fissa l'eta' minima di ammissione dei fanciulli al lavoro marittimo - Ginevra, 24 ottobre 1936. 13) Convenzione n. 59 che fissa l'eta' minima di ammissione dei fanciulli ai lavori industriali - Ginevra, 22 giugno 1937. 14) Convenzione n. 60 concernente l'eta' di ammissione dei fanciulli ai lavori non industriali - Ginevra. 22 giugno 1937. 15) Convenzione n. 68 concernente l'alimentazione ed il servizio di mensa a bordo delle navi - Seattle, 27 giugno 1946. 16) Convenzione n. 69 concernente il diploma di capacita' professionale dei cuochi di bordo - Seattle, 27 giugno 1946. 17) Convenzione n. 73 concernente l'esame medico dei marittimi - Seattle, 29 giugno 1946. 18) Convenzione n. 77 concernente l'esame medico di idoneita' all'impiego nelle industrie dei fanciulli e degli adolescenti - Montreal, 1 novembre 1946. 19) Convenzione n. 78 concernente l'esame medico di idoneita' all'impiego nei lavori non industriali dei fanciulli e degli adolescenti - Montreal, 1 novembre 1946. 20) Convenzione n. 79 concernente la limitazione del lavoro notturno dei fanciulli e degli adolescenti nei lavori non industriali - Montreal, 1 novembre 1946. 21) Convenzione n. 81 concernente l'ispezione del lavoro nell'industria ed il commercio - Ginevra, 11 luglio 1947. 22) Convenzione n. 89 concernente il lavoro notturno delle donne occupate nell'industria - San Francisco, 9 luglio 1948. 23) Convenzione n. 90 concernente il lavoro notturno dei fanciulli nell'industria - San- Francisco, 10 luglio 1948. 24) Convenzione n. 94 concernente le clausole nei contratti stipulati da una Autorita' pubblica - Ginevra, 29 giugno 1949. 25) Convenzione n. 95 concernente la protezione del salario - Ginevra, 1 luglio 1949. 26) Convenzione n. 96 concernente gli uffici di collocamento a pagamento - Ginevra, 1 luglio 1949. 27) Convenzione n. 97 concernente i lavoratori migranti - Ginevra, 1 luglio 1949. ((1))
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alle Convenzioni suddette a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.
EINAUDI DE GASPERI - RUBINACCI - CAPPA - CAMPILLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Convention
CONVENTION Convention concernant l'emploi des femmes avant et apres l' accouchement Parte di provvedimento in formato grafico