DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1952, n. 1306
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 12 e seguenti del Codice civile;
Visto lo statuto del Fondo pensioni per il personale della Banca nazionale del lavoro, approvato col proprio decreto 4 novembre 1951, n. 1248;
Visto l'art. 20 dello statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, approvato col decreto Ministeriale 24 marzo 1948;
Visti gli estratti autentici - in data 12 maggio 1952, numeri di repertorio 57458 e 57457 per notaio Raffaello Napoleone - dei verbali delle sedute dei Consigli di amministrazione del Fondo pensioni predetto e della Banca nazionale del lavoro che hanno rispettivamente deliberato in data 31 gennaio e 28 febbraio 1952 di prorogare al 15 ottobre 1952 il termine di sei mesi previsto dall'art. 73 del sopracitato statuto del Fondo pensioni stesso;
Vista l'istanza 13 maggio 1952, con la quale il presidente del Fondo suddetto chiede la modifica dello statuto in conformita' delle predette delibere;
Ritenuta la opportunita' della modifica statutaria predetta negli interessi degli iscritti al Fondo;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
E' approvata la delibera adottata in data 31 gennaio 1952 dal Consiglio di amministrazione del Fondo pensioni per il personale della Banca nazionale del lavoro, con la quale il termine di sei mesi indicato dall'art. 73 dello statuto del Fondo predetto e' prorogato al 15 ottobre 1952.
EINAUDI RUBINACCI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 ottobre 1952
Atti del Governo, registro n. 58, foglio n. 124. - CARLOMAGNO
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.