DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1952, n. 1313
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il bilancio ad interno per il tesoro, per le finanze, per il commercio con l'estero e per l'industria e commercio; Decreta
Art. 1
Piena ed intera, esecuzione e' data ai seguenti Accordi conclusi a Parigi tra l'Italia e la Francia, il 18 dicembre 1951: a) Accordo commerciale; b) Protocollo addizionale all'Accordo commerciale; c) Protocollo di firma; d) Accordo di pagamento; e) Annesso all'Accordo di pagamento; f) Protocollo addizionale all'Accordo di pagamento; g) Processo verbale delle negoziazioni finanziarie; h) Scambi di Note.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sia pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto conformemente a quanto stabilito negli Accordi suddetti.
EINAUDI DE GASPERI - PELLA - VANONI - LA MALFA - CAMPILLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 agosto 152
Atti del Governo, registro n. 57, foglio n. 6. - CARLOMAGNO
Accord
Accord commercial entre l'Italie et la France Parte di provvedimento in formato grafico