DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 maggio 1952, n. 1314
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il bilancio ad interim per il tesoro, per il commercio con l'estero e per l'industria e commercio; Decreta:
Art. 1
Piena ed intera esecuzione e' data ai seguenti Accordi conclusi a Teheran, tra l'Italia e l'Iran, il 3 febbraio 1952: a) Accordo commerciale b) Protocollo addizionale all'Accordo commerciale; c) Accordo di pagamenti; d) Scambi di Note.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 3 febbraio 1952.
EINAUDI DE GASPERI - VANONI - PELLA - LA MALFA - CAMPILLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 ottobre 1952
Atti del Governo, registro n. 58, foglio n. 70. - FRASCA
Accord
Accord commercial entre l'Italie et l'Iran Parte di provvedimento in formato grafico
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.