LEGGE 16 ottobre 1952, n. 1315
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Per il 1952 il contributo annuo da corrispondersi da tutte le farmacie, escluse quelle rurali - ai sensi del penultimo comma dell'art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 - è fissato nella stessa misura stabilita per il 1950 dal primo comma dell'art. 2 della legge 20 febbraio 1950, n. 54. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 16 ottobre 1952 EINAUDI DE GASPERI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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