DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1952, n. 1316

Type DPR
Publication 1952-08-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 8, 18 e 19 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 3 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 578, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1052;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1949, n. 111;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1950, n. 193;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1951, n. 582;

Riconosciuta l'opportunita' di addivenire ad una revisione perequativa e semplificativa di alcune tariffe postali;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Nella tabella n. 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1052, concernente le tariffe postali per l'interno della Repubblica, gia' modificato con i decreti del Presidente della Repubblica 5 aprile 1949, n. 111; 22 gennaio 1950, n. 193; 29 giugno 1951, n. 582, sono apportate le variazioni risultanti dall'annessa tabella, firmata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 2

Alla tabella n. 1, di cui all'articolo precedente, e' aggiunta la voce n. 40-bis (pacchi contenenti libri spediti da editori), la quale sostituisce quella n. 5 della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1950, n. 193.

Art. 3

Il diritto di ricevuta nella misura fissa di L. 10, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1950, n. 193, e' abolito per le spedizioni in raccomandazione contenenti carte punteggiate ad uso dei ciechi. L'anzidetto diritto di ricevuta, per i vaglia, anziche' essere convertito in francobolli, da applicarsi sui vaglia stessi, e' aggiunto alla tassa di emissione e conteggiato come provento vaglia.

Art. 4

La voce n. 2 della tabella n. 3, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1052 e concernente l'indennita' di smarrimento pacchi dovuta agli utenti, modificata con il n. 11 della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1950, n. 193, e' sostituita, dalla seguente: N. 2 - Pacchi: indennita' di smarrimento: l'indennita' dovuta agli utenti per la perdita dei pacchi e' stabilita nella misura di dieci volte l'importo della tassa di spedizione.

Art. 5

Il presente decreto avra' effetto dal primo giorno della decade successiva a quella della sua pubblicazione. Restano abrogate le disposizioni contrastanti od incompatibili con quelle previste dal presente decreto.

EINAUDI DE GASPERI - SPATARO - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla corte dei conti, addi' 20 ottobre 1952

Atti del Governo, registro n. 58, foglio n. 127. - CARLOMAGNO

Tabella

TABELLA N. 1 Variazioni alle sottonotate voci della tabella n. 1 allegata al decreto Presidenziale 2 agosto 1948, n. 1052, gia' modificata con i decreti Presidenziali 5 aprile 1949, n. 111; 22 gennaio 1950, n. 193; 29 giugno 1951, n. 582. 36. - Espresso - Diritto fisso oltre le tasse normali: per ogni pacco................................ L. 100 37. - Pacchi ordinari (tariffa unica): a) non ingombranti: fino a 1 Kg.................... L. 150 da oltre 1 Kg " " 2....................... " 170 " " 2 " " " 3....................... " 190 " " 3 " " " 4....................... " 210 " " 4 " " " 5....................... " 230 " " 5 " " " 6....................... " 250 " " 6 " " " 7....................... " 270 " " 7 " " " 8....................... " 290 " " 8 " " " 9....................... " 310 " " 9 " " " 10....................... " 330 " " 10 " " " 11....................... " 350 " " 11 " " " 12....................... " 370 " " 12 " " " 13....................... " 390 " " 13 " " " 14....................... " 410 " " 14 " " " 15....................... " 430 " " 15 " " " 16....................... " 450 " " 16 " " " 17....................... " 470 " " 17 " " " 18....................... " 490 " " 18 " " " 19....................... " 510 " " 19 " " " 20....................... " 530 b) ingombranti: tariffa di cui alla lettera a) maggiorata del 50 %. 38 - Pacchi urgenti: a) non ingombranti: tariffa di cui alla voce n. 37, lettera a) maggiorata del 100 % piu il diritto fisso di recapito per espresso di L. 100; b) ingombranti: tariffa di cui alla voce n. 37, lettera a), maggiorata del 150 %, piu il diritto fisso di recapito per espresso di L. 100. 39 - Pacchi contenenti abiti borghesi delle reclute e dei richiamati alle armi: a) non ingombranti: tariffa di cui alla voce n. 37, lett. a), ridotta del 50 %; b) ingombranti: tariffa di cui alla voce n. 37, lett. b), ridotta del 50 %, con arrotondamento per eccesso a lira intera. 40 - Recipienti vuoti di ritorno: a) non ingombranti: tariffa normale di cui alla voce n. 37, lett. a), ridotta del 50 %; b) ingombranti: tariffa normale di cui alla voce n. 37, lett. b), ridotta del 50 %. 40-bis - Pacchi contenenti libri spediti da editori: riduzione del 50 % sulla sola tariffa normale, applicabile anche ai pacchi urgenti, ma non sul diritto di recapito per espresso. 42 lett. c) - Diritto che deve essere corrisposto all'Amministrazione P. T. dai concessionari (corrieri, commissionari, spedizionieri, ecc) del trasporto pacchi e colli fino a 20 kg.: per ogni pacco o collo fino a 1 kg............... L. 40 " " " " da oltre 1 " a 5 kg...... " 50 " " " " " 5 " " 10 " " 75 " " " " " 10 " " 20 " " 110 43 - Vaglia ordinari: tassa di emissione (oltre il prezzo del modulo in L. 5): fino a L. 1.000 L. 20 da oltre L. 1.000 " " 5.000 " 35 " " " 5.000 " " 10.000 " 50 " " " 10.000 " " 20.000 " 60 " " " 20.000 " " 30.000 " 70 " " " 30.000 " " 40.000 " 80 " " " 40.000 " " 50.000 " 90 44 - Vaglia fino a L. 1000 diretti a militari di truppa dell'esercito e gradi equivalenti delle altre forze armate: tassa di emissione................................... L. 10 Visto, il Ministro per le poste e le telecomunicazioni: SPATARO

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