DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1952, n. 1317
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 luglio 1952, n. 919, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta:
Articolo unico
E' approvato il regolamento per l'esecuzione delle norme di cui al capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione, annesso al presente decreto e vistato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste e dal Ministro per il tesoro.
EINAUDI DE GASPERI - FANFANI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 ottobre 1952
Atti del Governo, registro n. 59, foglio n. 5. - CARLOMAGNO
Regolamento applicazione provvidenze capo III della L. 25 luglio 1952, n. 949-art. 1
Regolamento per l'applicazione delle provvidenze di cui al capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949. Art. 1. Gli Istituti di credito che intendano ottenere le anticipazioni di cui all'art. 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949, dovranno presentare domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il 15 settembre precedente l'esercizio finanziario cui si riferisce lo stanziamento. Per le anticipazioni da concedere relativamente agli esercizi finanziari 1952-1953 e 1953-1954, il Ministero puo' fissare un diverso termine. Nella domanda dovra' essere richiamata l'azione che l'istituto ha gia' svolto e si propone di svolgere nel campo del credito agrario e dovranno essere indicate: a) la zona nella quale l'istituto intende operare e l'attrezzatura di cui dispone e che si propone ed e' in grado di creare per il credito agrario; b) la misura del compenso richiesto per il servizio, comprensivo delle spese di amministrazione, dei rischi, delle spese per imposte, spese di registro, ipotecarie e di ogni altro onere, nonche' delle spese contrattuali e di istruttoria tecnica e legale relative alle operazioni di prestito o di mutuo, tenendo presente che le spese di bollo per le cambiali sono a carico del prestatario. Sulle domande decidera', previ gli accertamenti del caso, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con il Ministero del tesoro.
Regolamento applicazione provvidenze capo III della L. 25 luglio 1952, n. 949-art. 2
Art. 2. E' costituito presso il Ministero dell'agricoltura e della foreste un Comitato composto: a) dal Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste, presidente; b) da due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; c) da due rappresentanti del Ministero del tesoro; d) da due esperti, nominati dal Ministro per l'agricoltura di concerto col Ministro per il tesoro. Il Comitato e' sentito: 1) sulla designazione degli Istituti che - espletata la istruttoria di cui all'art. 1 del presente regolamento - siano da preferire per la concessione delle anticipazioni; 2) sull'ammontare delle anticipazioni da concedere annualmente agli Istituti medesimi; 3) sulle opere e sugli acquisti da finanziare, sui tipi di progetti e di macchine e sull'ammontare massimo dei prestiti e dei mutui; 4) sull'annuale ripartizione ai sensi dell'art. 6. ([secondo comma) della legge 25 luglio 1952, n. 949](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-07-25;949~com2), della somma di lire 25 miliardi tra le categorie di prestiti o di mutui (macchine agricole, impianti irrigui, costruzioni rurali); 5) sui ricorsi avverso i pareri emessi dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura in merito alle domande di prestiti o di mutui. Inoltre puo' essere sentito su ogni materia attinente alla gestione del fondo, sulla vigilanza dell'impiego delle anticipazioni concesse o sul coordinamento dell'azione degli Istituti.
Regolamento applicazione provvidenze capo III della L. 25 luglio 1952, n. 949-art. 3
Art. 3. Le domande di prestiti, o di mutui a termini dell'[art. 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-07-25;949~art5), debbono essere presentate all'Ispettorato agrario provinciale competente per territorio. L'Ispettorato trasmettera' entro quindici giorni la domanda, munita del proprio parere tecnico, all'Istituto di credito designato dall'interessato, dandone notizia all'Ispettorato compartimentale e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Regolamento applicazione provvidenze capo III della L. 25 luglio 1952, n. 949-art. 4
Art. 4. I rischi di ciascuna operazione sono posti integralmente a carico degli Istituti, i quali si cauteleranno mediante le garanzie che riterranno piu' idonee. Nei casi in cui il mutuo sia garantito da ipoteca sul fondo, nel determinare il valore cauzionale del fondo stesso, si terra' presente anche l'incremento di produttivita' che dall'esecuzione delle opere potra' derivare al fondo medesimo, nonche' l'efficienza complessiva della azienda. A questo fine l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, nell'esprimere il proprio parere sulla convenienza tecnica ed economica dell'acquisto di macchine agricole o sulla esecuzione delle opere di irrigazione o di costruzioni rurali, dovra' anche indicare il presumibile incremento della produttivita' della azienda conseguente all'esecuzione delle opere medesime ed all'acquisto del macchinario per i quali viene richiesto il prestito o il mutuo, nonche' il valore del fondo stesso secondo la stima di mercato e secondo le tabelle compilate dalla Commissione centrale per l'applicazione dell'imposta progressiva straordinaria sul patrimonio.
Regolamento applicazione provvidenze capo III della L. 25 luglio 1952, n. 949-art. 5
Art. 5. L'esame delle domande per la concessione di prestiti o mutui verra' espletato dagli Istituti prima della fine di ogni mese a decorrere dalla data della convenzione di cui all'[art. 7 della legge 25 luglio 1952, n. 949](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-07-25;949~art7). Saranno accolte, nel seguente ordine di preferenza, anche fino alla concorrenza dell'intera somma anticipata all'Istituto, le domande presentate: 1) da coltivatori diretti singoli o associati in cooperative o in altra forma; 2) da piccole aziende (sole ed associate); 3) da medie aziende (sole od associate); 4) da grandi aziende (sole od associate). Ai fini di cui al precedente comma sono da considerare: a) coltivatori diretti coloro che coltivano direttamente il terreno, di cui sono proprietari od affittuari, con il lavoro proprio e dei familiari; b) piccole aziende quelle che impiegano con carattere continuativo per l'esercizio della conduzione agricola la mano d'opera di una famiglia coltivatrice, qualora trattasi di aziende a conduzione diretta o a compartecipazione oppure che impiegano mediamente, nell'intero anno, non piu' di cinque unita' lavorative se trattasi di aziende a salariati; c) medie aziende quelle che oltre i limiti di impiego di mano d'opera sopra indicati, sono gravate di un reddito imponibile catastale, applicato in base al [regio decreto 4 aprile 1939, n. 589](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;589), non superiore alle lire 80.000 annue; d) grandi aziende quelle il cui reddito catastale supera le 80.000 lire annue. Successivamente saranno da prendersi in esame le domande di consorzi, enti e societa' che si propongono di costruire ed esercire impianti di distribuzione di acque per irrigazione nelle zone in cui i proprietari fondiari non trovino possibile o conveniente provvedere direttamente alla costruzione degli impianti.
Regolamento applicazione provvidenze capo III della L. 25 luglio 1952, n. 949-art. 6
Art. 6. Alle adunanze dei Consigli di amministrazione, dei Comitati centrali di credito o di altri organi deliberanti degli Istituti di credito che hanno ottenuto le anticipazioni, allorquando debbono essere adottate decisioni sulle richieste di concessione di prestiti o mutui previsti dalla legge, partecipa, con voto del deliberativo, l'ispettore provinciale dell'agricoltura che ha espresso parere sulle richieste medesime. Qualora la concessione del prestito o mutuo non sia deliberata da un organo collegiale dell'Istituto, ma da un dirigente o funzionario, questi, prima di decidere, sentira' l'ispettore provinciale suddetto. Nei casi di difformita' di pareri decide l'organo collegiale di cui al primo comma.
Regolamento applicazione provvidenze capo III della L. 25 luglio 1952, n. 949-art. 7
Art. 7. I prestiti per l'acquisto di macchinari possono essere concessi solo per le macchine che trovino appropriata od economica utilizzazione nell'ambito dell'azienda agraria cui il prestito si riferisce. Nel caso in cui la richiesta provenga da agricoltori comunque associati le macchine debbono essere proporzionate alla attivita' agricola che i richiedenti si propongono di svolgere nell'ambito delle rispettive aziende agrarie. Agli effetti dell'[art. 5 della legge n. 949, del 25 luglio 1952](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-07-25;949~art5), sono compresi nella denominazione di macchine agricole tutti i mezzi che interessano la meccanizzazione al servizio delle aziende agrarie, anche se utilizzabili per la produzione di energia illuminante o motrice e per la conservazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti delle aziende stesse.
Regolamento applicazione provvidenze capo III della L. 25 luglio 1952, n. 949-art. 8
Art. 8. Rientrano tra le opere previste dall'art. 5 della legge 949, del 25 luglio 1952, anche la ricostruzione, il riattamento e gli ampliamenti - qualora comportino lavori di sostanziale e permanente miglioramento - di edifici rurali destinati alla abitazione dei coltivatori, al ricovero del bestiame, o alla conservazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti.
Regolamento applicazione provvidenze capo III della L. 25 luglio 1952, n. 949-art. 9
Art. 9. La concessione di mutui per l'esecuzione di opere destinate ad abitazione dei coltivatori, al ricovero del bestiame, alla conservazione, manipolazione ed alla trasformazione dei prodotti agricoli potra' effettuarsi sempre che tali opere, impianti e attrezzature rispondano ai requisiti previsti dall'[art. 9 della legge 23 aprile 1949, n. 165](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-04-23;165~art9), e cioe' siano di potenzialita' non eccedente il fabbisogno dell'azienda agricola a cui debbono servire e si inseriscano nella struttura dell'azienda stessa, in modo da formare con gli altri fattori produttivi un complesso organico unitario. Allorquando dette opere siano costruite da agricoltori comunque associati esse non debbono eccedere il fabbisogno delle aziende associate. La rispondenza dei progetti delle opere, impianti ed attrezzature, ai requisiti suddetti, e' giudicata dall'Ispettorato provinciale per l'agricoltura competente per territorio. Peraltro il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - sentito il Comitato di cui al precedente art. 2 - ha facolta' di modificarne il giudizio.
Regolamento applicazione provvidenze capo III della L. 25 luglio 1952, n. 949-art. 10
Art. 10. Nella concessione dei prestiti destinati all'acquisto di macchinari, oltre alle norme contenute nella convenzione di cui all'[art. 7 della legge n. 949 del 25 luglio 1952](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-07-25;949~art7), debbono, in ogni caso, essere osservate le seguenti: a) il richiedente il prestito dovra' dimostrare che la macchina da acquistare e' di fabbricazione italiana e che la somma richiesta non eccede i tre quarti del prezzo di vendita della macchina medesima; b) il richiedente dovra' impegnarsi a non rivendere la macchina acquistata, per tutta la durata del prestito, sotto pena di decadenza dal beneficio del termine. In caso di decadenza ai sensi della precedente lettera b) i versamenti al fondo, da parte degli Istituti, saranno effettuati alle scadenze previste per l'ammortamento od alla data del recupero se questo venga realizzato prima delle scadenze medesime.
Regolamento applicazione provvidenze capo III della L. 25 luglio 1952, n. 949-art. 11
Art. 11. Nell'esprimere il parere sulle domande di mutuo per opera irrigue o per costruzioni rurali l'Ispettorato agrario provinciale dovra' pronunciarsi circa l'attendibilita' e la congruita' dei costi indicati dai richiedenti, segnalando l'ammontare delle spese da ammettere a mutuo, nonche' il periodo entro il quale debbono essere somministrati i mutui ed eseguite le opere. Tale periodo non potra' eccedere di regola i dodici mesi.
Regolamento applicazione provvidenze capo III della L. 25 luglio 1952, n. 949-art. 12
Art. 12. Allorche' la concessione di prestiti e mutui abbia luogo ai termini del [secondo comma dell'art. 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-07-25;949~art5-com2), il Ministero dell'agricoltura e delle foreste fissa, a norma e con le limitazioni previste dall'[art. 45 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215~art45), le modalita' di determinazione delle tariffe di uso e di periodica revisione delle medesime, nonche', eventualmente, le modalita' di riscatto da parte degli agricoltori interessati.
Regolamento applicazione provvidenze capo III della L. 25 luglio 1952, n. 949-art. 13
Art. 13. Gli Istituti sono tenuti a trasmettere - a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno - al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro dieci giorni dalla pronuncia dei propri organi amministrativi, le deliberazioni sulle concessioni di prestiti o di mutui accompagnate da elenchi riepilogativi distinti per le varie categorie di operazioni e precisamente: a) per acquisto di macchine agricole; b) per l'esecuzione di impianti di irrigazione; c) per la costruzione di edifici rurali. Il Ministero, accertato che per dette operazioni i concessionari non abbiano percepito altro contributo, sussidio o concorso a carico dello Stato, fara' conoscere, entro dieci giorni dalla data della restituzione della ricevuta di ritorno, se non approvate deliberazioni. Trascorso tale termine, in difetto di opposizione, le delibere si intendono approvate. Tuttavia ove risultasse, anche successivamente, che l'interessato abbia beneficiato, per gli stessi acquisti od opere, di altre provvidenze statali, sara' provveduto ai recuperi del caso.
Regolamento applicazione provvidenze capo III della L. 25 luglio 1952, n. 949-art. 14
Art. 14. I prelevamenti dal conto corrente fruttifero intestato al fondo di rotazione di cui al capo III della [legge 25 luglio 1952, n. 949](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-07-25;949), previsto dall'art. 14 della legge stessa, avverranno su ordinativi di pagamento emessi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, vistati dalla Ragioneria centrale presso il Ministero medesimo.
Regolamento applicazione provvidenze capo III della L. 25 luglio 1952, n. 949-art. 15
Art. 15. Le anticipazioni agli Istituti saranno versate in un conto corrente, infruttifero vincolato, aperto presso la Tesoreria centrale a favore degli Istituti stessi. Entro i limiti dell'anticipazione i prelevamenti da parte degli Istituti saranno effettuati, per ciascun prestito o mutuo regolarmente stipulato, per un importo corrispondente alle singole somministrazioni a favore del beneficiario, a mezzo di apposite richieste degli Istituti medesimi, vistate dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti, nella misura e nei termini di cui al seguente capoverso. I prestiti o mutui concessi per l'esecuzione d'impianti irrigui o di fabbricati rurali saranno somministrati per il 40% appena reso esecutivo il contratto, per altro 25% in base a stati di avanzamento accertati dal competente ispettorato provinciale dell'agricoltura e per il rimanente 35% a saldo, a collaudo effettuato dall'Ispettorato medesimo, sempre che il beneficiario abbia investito nelle opere finanziate la quota di un quarto del loro costo non coperta dal prestito o dal mutuo. Nel caso in cui il costo risultante dal collaudo sia inferiore alla somma a suo tempo ritenuta ammissibile ai fini della determinazione dell'importo del prestito o mutuo, il finanziamento stesso verra' proporzionalmente ridotto e riportato cioe' ad ammontare non superiore ai tre quarti della spesa collaudata. Gli Istituti, contemporaneamente alla regolarizzazione dei propri rapporti con i beneficiari, rimborseranno al conto corrente vincolato l'eventuale eccedenza della somma prelevata rispetto all'ammontare definitivo del prestito o mutuo. I prestiti concessi per l'acquisto di macchine agricole saranno somministrati dagli Istituti, per conto dei compratori, alla ditta costruttrice delle macchine o alla ditta od ente che ne ha effettuato le vendite. ((Le somministrazioni prelevate dagli Istituti di credito saranno fruttiferi di interessi qualora alla scadenza del ventesimo giorno dell'estinzione del relativo vaglia del Tesoro non risultino erogate alle ditte beneficiarie od alle ditte costruttrici delle macchine agricole a meno che entro lo stesso termine non ne venga curata la restituzione alla Tesoreria centrale. Detti interessi dovranno essere versati alla Tesoreria centrale senza trattenute per compensi)).
Regolamento applicazione provvidenze capo III della L. 25 luglio 1952, n. 949-art. 16
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