DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 agosto 1952, n. 1319

Type DPR
Publication 1952-08-16
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1937, n. 116, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 993, che reca modificazioni all'ordinamento del Corpo della guardia di finanza;

Vista la legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 20 gennaio 1938, n. 226, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567, che rende applicabili, con modifiche, alla Guardia di finanza le norme vigenti per l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito anteriormente al 10 gennaio 1940;

Visto il decreto dei Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1371 e la legge 29 giugno 1951, numero 531, che recano modifiche alle norme di avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza;

Ritenuta la necessita' di stabilire - per gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza - le norme ed i programmi di esame per l'avanzamento a scelta ordinaria e speciale, ai sensi dell'art. 18 del citato regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per il bilancio e ad interim per il tesoro; Decreta:

CAPO I Corsi valutativi per l'avanzamento a scelta ordinaria al grado di maggiore

Art. 1

I corsi valutativi per l'avanzamento a scelta ordinaria al grado di maggiore, previsti dall'art. 49 della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modifiche, sono indetti di volta in volta con decreto del Ministro per le finanze, si effettuano presso l'Accademia e Scuola di applicazione del Corpo ed hanno, d'ordinario, la durata di tre mesi.

Art. 2

I limiti di anzianita' dei capitani da prendere in esame per l'ammissione al corso valutativo sono determinati dal Comando generale della guardia di finanza mediante pubblicazione sul foglio d'ordini del Corpo. Sono ammessi ai corsi i capitani dichiarati "meritevoli" dalle autorita' incaricate di esprimere i giudizi di avanzamento. Il capitano giudicato non meritevole di partecipare al corso valutativo e' considerato "non prescelto" per l'avanzamento. Il capitano che rinunci a partecipare al corso ai sensi dell'art. 18 della citata legge 7 giugno 1934, numero 899, e successive modifiche, deve rilasciare apposita dichiarazione scritta, che sara' allegata allo specchio di proposta da trasmettere al Comando generale completato della dicitura "ha rinunciato all'avanzamento". I nomi dei capitani ammessi a frequentare il corso sono pubblicati sul foglio d'ordini del Corpo.

Art. 3

Il programma dei corsi valutativi risulta dall'allegato A del presente decreto, ed e' svolto da ufficiali superiori nominati dal Ministro per le finanze su proposta del Comando generale del Corpo. Ogni candidato e' periodicamente chiamato a sostenere discussioni orali e a svolgere per iscritto temi sulle varie parti del programma. Alla fine del corso gli ufficiali superiori anzidetti esprimono - con apposita relazione - in termini precisi e senza assegnazione di punti il proprio giudizio circa il grado di cultura generale e professionale dimostrata da ogni candidato.

Art. 4

La Commissione esaminatrice di cui all'art. 49 della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modifiche, e' nominata con decreto del Ministro per le finanze ed e' composta: a) del generale di divisione comandante in secondo del Corpo, presidente; b) di due generali di brigata e di due colonnelli del Corpo, membri; c) di un ufficiale superiore del Corpo, segretario senza voto. Il presidente ed i membri della Commissione seguono con assiduita' lo svolgimento dei corsi valutativi per rendersi personalmente conto delle qualita' culturali e delle attitudini dimostrate dai singoli candidati.

Art. 5

A corso ultimato, il presidente - riunita la Commissione esaminatrice - apre la discussione su ciascun candidato, che dovra' essere apprezzato esclusivamente sulla base dei giudizi espressi nelle relazioni di cui all'art. 3 e degli elementi acquisiti direttamente da ogni componente della Commissione anzidetta. Terminata la discussione, ciascun componente della Commissione emette il giudizio complessivo - in seduta plenaria e votando con scheda segreta, ma firmata - circa la "idoneita'" o la "non idoneita'" di ciascun candidato. E' dichiarato "idoneo" il candidato che abbia riportato la maggioranza dei voti favorevoli.

CAPO II Esami per l'avanzamento a scelta speciale ai gradi di capitano, maggiore e tenente colonnello

Art. 6

Gli esami per l'avanzamento a scelta speciale ai gradi di capitano, di maggiore e di tenente colonnello della Guardia di finanza, di cui al titolo VI della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modifiche, sono indetti di volta in volta con decreto del Ministro per le finanze. Il Comando generale stabilisce il termine entro il quale gli ufficiali che intendono partecipare agli esami debbono farne domanda a norma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1951, n. 531. I nomi degli ufficiali che siano stati giudicati meritevoli di essere ammessi agli esami a norma della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modifiche, e dell'art. 1 della legge 29 giugno 1951, n. 531, sono pubblicati sul foglio d'ordini del Corpo.

Art. 7

Gli esami per l'avanzamento a scelta speciale ai gradi di capitano, di maggiore e di tenente colonnello consistono nelle seguenti prove: 1) prova scritta, della durata massima di otto ore, su di una delle seguenti materie, nei limiti risultanti dai programmi allegati B, C e D: scienze economiche (economia politica e scienza delle finanze), diritto privato (diritto civile e diritto commerciale), diritto pubblico (diritto amministrativo); 2) prova scritta, della durata massima di otto ore, su di una delle seguenti materie nei limiti risultanti dai programmi allegati B, C e D: diritto penale, procedura penale comune, diritto punitivo tributario e processuale tributario; 3) prova orale di cultura economico-giuridica, della durata massima di un'ora, sugli argomenti risultanti dalla parte I dei programmi allegati B, C e D; 4) prova orale di cultura professionale della durata massima di un'ora sugli argomenti risultanti dalla parte II dei programmi allegati B, C e D.

Art. 8

Il giudizio sulle prove scritte ed orali e' demandato ad una Commissione esaminatrice nominata con decreto del Ministro per le finanze e composta: dal comandante generale della Guardia di finanza, presidente; dal generale di divisione comandante in secondo, da due generali di brigata del Corpo e da due colonnelli, membri; da un ufficiale superiore del Corpo, segretario senza voto. Il Ministro per le finanze ha facolta' di sostituire uno o piu' componenti della Commissione soltanto nel caso di giustificato impedimento.

Art. 9

Una Commissione di vigilanza nominata dal Ministro per le finanze e composta di un generale di brigata, presidente, di due ufficiali superiori, membri, dei quali il meno elevato in grado od il meno anziano funge da segretario, provvede a regolare ed a sorvegliare lo svolgimento delle prove scritte e ad adottare i provvedimenti di esclusione dalle prove di cui all'art. 36 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960. Gli ufficiali che nel corso delle prove intendano non proseguirle debbono rilasciare dichiarazione scritta al presidente della Commissione di vigilanza di cui al precedente comma.

Art. 10

Per ciascuna prova scritta ed orale il presidente della Commissione esaminatrice, dopo discussione collegiale, indice la votazione. Ciascun membro assegna quindi per proprio conto su apposita scheda firmata, un punto di merito espresso in trentesimi. Si considera punto di merito assegnato dalla Commissione quello risultante dalla media aritmetica dei punti espressi dai singoli membri della Commissione. E' ammesso agli orali l'ufficiale che abbia riportato, come media delle due prove scritte, un punteggio non inferiore ai ventuno trentesimi ed in ciascuna delle due prove anzidette un punto non inferiore ai diciotto trentesimi. L'ufficiale che riporti in ciascuna delle due prove orali un punto non inferiore a ventuno trentesimi e' dichiarato idoneo.

Art. 11

Per le altre modalita' di svolgimento delle prove scritte, non previste dai precedenti articoli, si osserveranno le norme di cui agli articoli 35, 36, 37 e 38 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 12

Quattro allegati distinti con le lettere A, B, C e D e firmati dal Ministro per le finanze sono annessi al presente decreto e ne costituiscono parte integrante.

EINAUDI DE GASPERI - VANONI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 ottobre 1952

Atti del Governo, registro n. 58, foglio n. 126. - CARLOMAGNO

Allegato A

ALLEGATO A Programma da svolgere durante il corso valutativo prescritto per l'avanzamento a scelta ordinaria al grado di maggiore della Guardia di finanza. I. - CULTURA ECONOMICA E GIURIDICA A. - Scienza economica: concetti generali; nozioni sulla produzione, sullo scambio, sulla distribuzione e sulla circolazione della ricchezza. Caratteristiche della economia italiana: cenni sintetici sulla produzione, sul commercio e sui consumi in Italia. B. - Discipline giuridiche: 1. Nozioni di diritto costituzionale: attivita' legislativa, di amministrazione e di giurisdizione; la nuova Costituzione dello Stato. 2. Nozioni di diritto internazionale pubblico; concetto di sovranita' territoriale e di estraterritorialita'; prerogative degli agenti diplomatici e consolari. 3. Nozioni di diritto amministrativo; uffici esecutivi e direttivi dell'Amministrazione finanziaria; concetti di giustizia amministrativa e suo ordinamento. 4. Diritto penale e procedura penale; materia e partizione dei codici penali: comune e militare; i reati comuni di azione pubblica; i reati militari piu' gravi; cenni sul codice di procedura penale, con speciale riguardo agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ed agli atti di polizia giudiziaria; nozioni di procedura penale militare. 5. Nozioni di diritto civile; le persone, la capacita' giuridica, la cittadinanza, le obbligazioni ed i contratti in generale. 6. Nozioni di diritto commerciale: l'impresa; l'azienda; le societa' commerciali; i principali contratti. 7. Cenni sul codice della navigazione, specie nei riguardi della polizia marittima. II. - CULTURA PROFESSIONALE a) Diritto e legislazione finanziaria: 1. Concetto di attivita' finanziaria. 2. Il sistema tributario italiano. 3. Le imposte dirette - Ordinamento generale - Cenni sintetici delle imposte dirette con indirizzo essenzialmente pratico. 4. Le imposte indirette: a) le imposte sui consumi - Legge e regolamento sulle dogane: le tariffe doganali e cenni sulla nostra politica doganale; b) leggi e regolamenti sulle imposte di produzione e sui monopoli; c) le imposte sui trasferimenti a titolo oneroso e gratuito - Le altre imposte sugli affari - Imposta generale sull'entrata. 5. Diritto punitivo e processuale tributario: contenuto della legge 7 gennaio 1929, n. 4 - Facolta' della polizia tributaria. b) Contabilita' aziendale: 6. Nozioni di contabilita' aziendale: la gestione, l'organizzazione e le rilevazioni contabili nelle aziende. c) Ordinamento e servizio del Corpo: 7. Leggi e regolamenti sull'ordinamento del Corpo. 8. Legge e regolamento sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali, del sottufficiali e militari di truppa del Corpo. 9. Ordinamento del servizio - Servizio ordinario, servizio di P.T.I., servizio del naviglio: ordinamento e funzioni. 10. Nozioni fondamentali sulla legge e sul regolamento di contabilita' generale dello Stato - Il regolamento di amministrazione del Corpo. 11. Cenni sulla legge e sul regolamento di pubblica sicurezza. III. - CULTURA MILITARE 1. Caratteristiche della guerra moderna. 2. Ordinamento delle Forze armate italiane. 3. Armi e tiro per la fanteria. Il Ministro per le finanze: VANONI

Allegato B

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