LEGGE 31 ottobre 1952, n. 1326
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Governo è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1952 al 30 giugno 1953, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella A).
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