LEGGE 31 ottobre 1952, n. 1334
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1952 al 30 giugno 1953, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 ottobre 1952 EINAUDI GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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