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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1952, n. 1346

Current text a fecha 1970-01-02

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n. 265;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Falchi Buschettu Giuseppina, fu Giovanni, maritata Cabitza, per i terreni ricadenti nel comune di Solarussa (provincia di Cagliari);

Considerato che la sunnominata non e' stata ammessa al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 26 giugno 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Falchi Buschettu Giuseppina, fu Giovanni, maritata Cabitza, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Solarussa (provincia di Cagliari), per una superficie di ettari 25.09.65, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprieta' all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Art. 3

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennita' di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

EINAUDI DE GASPERI - FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 ottobre 1952

Atti del Governo, registro n. 58, foglio n. 95. - CARLOMAGNO

Allegato 1

ALLEGATO N. 1 Elenco dei terreni intestati alla ditta Falchi Buschettu Giuseppina fu Giovanni, maritata Cabitza, da Oristano in comune di Solarussa (provincia di Cagliari), trasferiti in proprieta' dell'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria della Sardegna, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 27 aprile 1951, n. 265. Parte di provvedimento in formato grafico