DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1352
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1118, e modificato con i regi decreti 12 gennaio 1941, n. 34; 27 aprile 1942, n. 571; 5 settembre 1942, n. 1237; 24 ottobre 1942, n. 1438, con decreti del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 196 e 7 marzo 1947, n. 1727, e con decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, n. 430: 21 aprile 1949, n. 613; 1 settembre 1949, n. 816; 13 marzo 1950, n. 599; 30 ottobre 1950, n. 1125; 31 ottobre 1950, n. 1310; 30 giugno 1951, n. 1148 e 27 ottobre 1951, n. 1791;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati e' cosi' ulteriormente modificato:
Art. 18. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti:
11) Economia montana e forestale;
12) Diritto della navigazione.
Art. 38. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica e' aggiunto quello di:
"Radioattivita'".
Art. 45 , relativo al corso di laurea in scienze naturali, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
"Lo studente deve inoltre frequentare tre laboratori di scienze naturali, di cui due annuali ed uno biennale e superare alla fine di ogni anno l'esame relativo alle esercitazioni in essi svolte".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 luglio 1952
EINAUDI
SEGNI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 28 ottobre 1952 Atti del Governo, registro n. 59, foglio n. 99. - CARLOMAGNO
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1118, e modificato con i regi decreti 12 gennaio 1941, n. 34; 27 aprile 1942, n. 571; 5 settembre 1942, n. 1237; 24 ottobre 1942, n. 1438, con decreti del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 196 e 7 marzo 1947, n. 1727, e con decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, n. 430: 21 aprile 1949, n. 613; 1 settembre 1949, n. 816; 13 marzo 1950, n. 599; 30 ottobre 1950, n. 1125; 31 ottobre 1950, n. 1310; 30 giugno 1951, n. 1148 e 27 ottobre 1951, n. 1791; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati e' cosi' ulteriormente modificato: Art. 18. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti: 11) Economia montana e forestale; 12) Diritto della navigazione. Art. 38. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica e' aggiunto quello di: "Radioattivita'". Art. 45, relativo al corso di laurea in scienze naturali, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente: "Lo studente deve inoltre frequentare tre laboratori di scienze naturali, di cui due annuali ed uno biennale e superare alla fine di ogni anno l'esame relativo alle esercitazioni in essi svolte".
EINAUDI SEGNI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 ottobre 1952
Atti del Governo, registro n. 59, foglio n. 99. - CARLOMAGNO
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