DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 agosto 1952, n. 1354

Type DPR
Publication 1952-08-16
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2240; 31 ottobre 1929, n. 2477; 30 ottobre 1930, numero 1844; 1 ottobre 1931, n. 1379; 20 ottobre 1932, n. 1806; 26 ottobre 1933, n. 1991; 6 dicembre 1934, n. 2430; 1 ottobre 1936, n. 2449; 23 giugno 1939, n. 1167; 27 aprile 1942, n. 485; 11 luglio 1942, n. 922; 5 settembre 1942, n. 1429, con decreti del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 826; 31 dicembre 1947, n. 1870, e con decreti del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1948, n. 1431; 30 ottobre 1949, n. 1151 e 16 dicembre 1950, n. 1314;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1701, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 123 vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli:

Scuola di specializzazione in anestesiologia

Art. 124. - Alla scuola che ha sede al Policlinico della Feliciuzza nei locali della clinica chirurgica vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Il corso ha la durata di due anni.

Il numero degli iscritti alla scuola non puo' essere superiore a cinque per ogni anno.

Art. 125. - Sono materie di insegnamento:

1) Anatomia con speciale riguardo alla topografia dei nervi periferici (annuale);

2) Fisiologia del sistema cardiovascolare, del sistema respiratorio e del sistema nervoso (annuale)

3) Farmacologia con particolare riguardo ai narcotici, ipnotici, anastetici ad azione locale, vari alcaloidi, cardiocinetici ed analettici respiratori (annuale);

4) Generalita' e tecnica della narcosi: 1) per inalazione (con particolare riguardo a quella per via endotracheale ed a iperpressione); 2) per via endovenosa; 3) rettale; 4) sottocutanea, etc. (biennale);

5) Generalita' e tecnica delle anestesie periferiche Rachianestesia, anestesie plessiche e regionali, anestesie locali, etc. (annuale);

6) Anestesia del parto (annuale);

7) Patogenesi del dolore e metodi di terapia antalgica (annuale);

8) Trattamento preintra e postoperatorio (con speciale riguardo alla trasfusione del sangue) (annuale);

9) Esercitazioni (biennale).

Le materie d'insegnamento sono cosi' ripartite:

1° anno:

Anatomia;

Fisiologia;

Farmacologia;

Generalita' e tecnica della narcosi;

Esercitazioni.

2° anno:

Generalita' e tecnica della narcosi;

Generalita' e tecnica delle anestesie periferiche;

Anestesia del parto;

Patogenesi del dolore e metodi di terapia antalgica;

Trattamento preintra e postoperatorio;

Esercitazioni.

Art. 126. - Per le modalita' valgono le norme delle altre scuole di specializzazione esistenti presso questa Universita'.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo ai chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Arpy di Morgex, addi' 16 agosto 1952

EINAUDI

SEGNI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 28 ottobre 1952 Atti del Governo, registro n. 59, foglio n. 103. - CARLOMAGNO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2240; 31 ottobre 1929, n. 2477; 30 ottobre 1930, numero 1844; 1 ottobre 1931, n. 1379; 20 ottobre 1932, n. 1806; 26 ottobre 1933, n. 1991; 6 dicembre 1934, n. 2430; 1 ottobre 1936, n. 2449; 23 giugno 1939, n. 1167; 27 aprile 1942, n. 485; 11 luglio 1942, n. 922; 5 settembre 1942, n. 1429, con decreti del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 826; 31 dicembre 1947, n. 1870, e con decreti del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1948, n. 1431; 30 ottobre 1949, n. 1151 e 16 dicembre 1950, n. 1314; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1701, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 123 vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli: Scuola di specializzazione in anestesiologia Art. 124. - Alla scuola che ha sede al Policlinico della Feliciuzza nei locali della clinica chirurgica vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Il corso ha la durata di due anni. Il numero degli iscritti alla scuola non puo' essere superiore a cinque per ogni anno. Art. 125. - Sono materie di insegnamento: 1) Anatomia con speciale riguardo alla topografia dei nervi periferici (annuale); 2) Fisiologia del sistema cardiovascolare, del sistema respiratorio e del sistema nervoso (annuale) 3) Farmacologia con particolare riguardo ai narcotici, ipnotici, anastetici ad azione locale, vari alcaloidi, cardiocinetici ed analettici respiratori (annuale); 4) Generalita' e tecnica della narcosi: 1) per inalazione (con particolare riguardo a quella per via endotracheale ed a iperpressione); 2) per via endovenosa; 3) rettale; 4) sottocutanea, etc. (biennale); 5) Generalita' e tecnica delle anestesie periferiche Rachianestesia, anestesie plessiche e regionali, anestesie locali, etc. (annuale); 6) Anestesia del parto (annuale); 7) Patogenesi del dolore e metodi di terapia antalgica (annuale); 8) Trattamento preintra e postoperatorio (con speciale riguardo alla trasfusione del sangue) (annuale); 9) Esercitazioni (biennale). Le materie d'insegnamento sono cosi' ripartite: 1° anno: Anatomia; Fisiologia; Farmacologia; Generalita' e tecnica della narcosi; Esercitazioni. 2° anno: Generalita' e tecnica della narcosi; Generalita' e tecnica delle anestesie periferiche; Anestesia del parto; Patogenesi del dolore e metodi di terapia antalgica; Trattamento preintra e postoperatorio; Esercitazioni. Art. 126. - Per le modalita' valgono le norme delle altre scuole di specializzazione esistenti presso questa Universita'.

EINAUDI SEGNI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 ottobre 1952

Atti del Governo, registro n. 59, foglio n. 103. - CARLOMAGNO

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