DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1373
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
Veduto il regio decreto 27 ottobre 1935, n. 2123;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva, con effetto dal 1 novembre 1952, l'annessa convenzione, stipulata in Padova il 22 marzo 1951, per il finanziamento della Facolta' di magistero che viene costituita, a norma dell'articolo seguente, presso l'Universita' di Padova.
Art. 2
In aggiunta alle Facolta' dell'Universita' di Padova, indicate nella tabella A) annessa al testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, e' costituita, a decorrere dal 1 novembre 1952, la Facolta' di magistero, la quale viene mantenuta, presso l'Universita' medesima, con i mezzi forniti, secondo la convenzione di cui al precedente articolo, dagli Enti sovventori, ed escluso, comunque, qualsiasi onere a carico del bilancio dell'Universita' e dello Stato.
Art. 3
Con provvedimento da emanare ai sensi degli articoli 17 e 18 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, saranno approvate le norme concernenti lo statuto della Facolta'.
Art. 4
Sono istituti, a decorrere dal 1 novembre 1952, ai sensi dell'art. 63, secondo comma del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, tre posti di professore di ruolo per la Facolta' di magistero dell'Universita' di Padova.
Art. 5
Qualora la convenzione di cui al precedente art. 1 non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano a cessare per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, la Facolta' e i posti di cui al precedente art. 4 sono senz'altro soppressi, con la conseguente cessazione dal servizio dei relativi titolari.
EINAUDI SEGNI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 1. - PALLA
Convenzione istituzione e funzionamento Facolta' di magistero Universita' Padova-art. 1
Repertorio n. 450. Convenzione per la istituzione e il funzionamento della Facolta' di magistero presso l'Universita' di Padova L'anno 1951 (millenovecentocinquantuno), addi' ventidue del mese di marzo, alle ore dodici, in una sala del Rettorato dell'Universita' di Padova avanti 8 me dott. Alfredo Barbieri del fu Giuseppe direttore amministrativo dell'Universita' predetta e funzionario delegato agli atti e contratti, giusta il decreto rettoriale 1 agosto 1940, ed alla presenza dei testi a me noti ed idonei a termini di legge: Fabbri Colabich dott. Pier Giovanni del fu Giuseppe, nato a Padova, ivi domiciliato. Mascitti rag. Alfredo del fu Alessandro, nato a Napoli e domiciliato a Padova, Sono convenuti i signori: Ferro prof, ing. Guido del fu Ottone, nato ad Este, domiciliato a Padova rettore dell'Universita' degli studi di Padova, e legale rappresentante della stessa, debitamente autorizzato alla stipulazione del presente atto; Crescente avv. Cesare del fu Fortunato, nato a Padova, domiciliato a Padova, sindaco della citta' di Padova, legale rappresentante del comune di Padova, autorizzato con deliberazione del Consiglio del 18 novembre 1950, resa esecutiva dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 27 dicembre 1950, al n. 4618, e con deliberazione della Giunta municipale 26 gennaio 1951 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 28 febbraio 1951, n. 897; Marcozzi avv. Alberto del fu Giovanni, nato a Chioggia (Venezia), domiciliato in Padova, quale rappresentante della provincia di Padova, autorizzato con deliberazione della Deputazione provinciale del 10 novembre 1950, resa esecutiva dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 28 febbraio 1951, al n. 889; premesso che il vigente ordinamento didattico universitario approvato con regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 e il relativo provvedimento esecutivo, approvato con regio decreto 28 novembre 1935, n. 2044, nonche' le successive aggiunte e modificazioni, espressamente prevedono l'istituzione presso le Universita' della Facolta' di magistero, che per l'art. 18 del vigente testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, il vigente statuto dell'Universita' di Padova puo' essere modificato con l'aggiunta delle disposizioni relative alla predetta nuova Facolta', che i Sindacati provinciale della scuola elementare delle Tre Venezie e delle province di Ferrara e di Mantova hanno concordemente richiesta la istituzione di una Facolta' di magistero presso l'Universita' di Padova. che la Camera dei deputati in occasione del dibattito sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione sull'esercizio 1950-51 ha votato pressoche' all'unanimita' un ordine del giorno col quale si invitava il Governo a voler concedere fino dall'anno accademico 1950-51 l'autorizzazione per l'istituzione di una Facolta' di magistero in Padova mantenuta dagli Enti locali; che i benemeriti Enti: comune di Padova e provincia di Padova d'accordo con l'Universita' degli studi di Padova, hanno promosso la creazione in Padova, presso la predetta Universita' di una Facolta' di magistero, limitatamente ai corsi per le lauree in materie letterarie e in pedagogia e per il di norma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari (escluso il corso per la laurea in lingue e letterature straniere), o che a tale scopo gli Enti aderenti hanno provveduto ad apprestare i mezzi necessari; tutto cio' premesso dai predetti signori rappresentanti degli Enti come avanti indicati, insieme col rettore dell'Universita' di Padova, si conviene quanto segue: Art. 1. Gli Enti che intervengono alla presente convenzione si obbligano, a provvedere, come appresso, alle spese occorrenti per la costituzione e il funzionamento della Facolta' di magistero presso l'Universita' di Padova a decorrere dall'anno accademico 1950-51.
Convenzione istituzione e funzionamento Facolta' di magistero Universita' Padova-art. 2
Art. 2. Gli Enti sottoindicati si obbligano a provvedere al funzionamento della nuova Facolta' con la somma annua a fianco di ciascuno indicata: comune di Padova L. 5.000.000 (cinque milioni); provincia di Padova L. 5.000.000 (cinque milioni).
Convenzione istituzione e funzionamento Facolta' di magistero Universita' Padova-art. 3
Art. 3. L'Universita' di Padova si impegna ad ospitare la Facolta' di magistero, in locali idonei gia' a sua completa disposizione, consentendo altresi' che la Facolta' stessa si avvalga, pur rispettando le necessarie ed ovvie distinzioni e gerarchie, dell'attrezzatura didattica e scientifica dell'affine Facolta' di lettere e filosofia.
Convenzione istituzione e funzionamento Facolta' di magistero Universita' Padova-art. 4
Art. 4. L'Universita' di padova si obbliga inoltre a mettere a disposizione per il funzionamento della Facolta' di magistero i mezzi e le somme che altri Enti e privati offrano, pur non potendo, i medesimi per disposizione di legge o per condizioni particolari, assumere impegni pluriennali nonche' mettere a disposizione le somme che saranno offerte da nuovi Enti e privati che a quelli indicati nel presente articolo si sostituiscono. L'universita' di Padova si impegna inoltre a devolvere integralmente per il funzionamento della nuova Facolta' il gettito delle tasse universitarie e dei contributi scolastici pagati dagli studenti iscritti alla Facolta' medesima.
Convenzione istituzione e funzionamento Facolta' di magistero Universita' Padova-art. 5
Art. 5. A norma dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592), saranno istituiti per la Facolta' di magistero tre posti di professore di ruolo, provvedendosi per gli insegnamenti, non coperti con posti di ruolo, mediante incarichi annuali e con riserva di mutuare qualche insegnamento comune dalla Facolta' di lettere e filosofia dell'Universita' di Padova.
Convenzione istituzione e funzionamento Facolta' di magistero Universita' Padova-art. 6
Art. 6. Nello statuto dell'Universita' di Padova saranno, a norma di legge, aggiunte le disposizioni relative all'ordinamento didattico della nuova Facolta' limitatamente ai corsi di laurea e di diploma indicati nelle premesse.
Convenzione istituzione e funzionamento Facolta' di magistero Universita' Padova-art. 7
Art. 7. Al personale assistente e lettore, amministrativo e subalterno, sara' provveduto: a) mediante la nomina di assistenti e lettori straordinari ai sensi dell'[art. 2 della legge 24 giugno 1950, n. 445](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-06-24;445~art2) (primo comma); b) all'eventuale assunzione di personale di amministrazione e subalterno, nei limiti del bisogno, a contratto a termine, rinnovabile.
Convenzione istituzione e funzionamento Facolta' di magistero Universita' Padova-art. 8
Art. 8. La presente convenzione avra' la durata di anni dieci e si intendera' tacitamente prorogata di decennio in decennio ove non intervengano regolari denuncie da parte degli Enti sovventori almeno un anno libero prima della scadenza.
Convenzione istituzione e funzionamento Facolta' di magistero Universita' Padova-art. 9
Art. 9. In relazione all'art. 5 della presente convenzione l'Universita' degli studi di Padova si obbliga: a) a versare allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivamente dovuti dallo Stato ai professori di ruolo che saranno nominati, compresi i relativi oneri fiscali, nonche' l'ammontare delle ritenute che sugli stipendi ed altri assegni dei predetti professori dovranno essere operati in conto entrate del Tesoro; b) di destinare a dotazione delle cattedre della Facolta' di magistero le somme che rimangono disponibili una volta eseguito il versamento allo Stato delle somme per i titoli di cui alla precedente lettera a), e precisamente la differenza tra la spesa media, di L. 1.400.000 per ciascuno dei posti di professore di ruolo e l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivamente dovuti dallo Stato a ciascun titolare che sara' nominato; c) di versare allo Stato, qualora in seguito a variazioni del trattamento economico dei professori di ruolo, disposto dallo Stato stesso, il trattamento medesimo avesse a subire aumenti, le somme occorrenti per integrare lo Stato dei maggiori oneri assunti.
Convenzione istituzione e funzionamento Facolta' di magistero Universita' Padova-art. 10
Art. 10. La presente convenzione, che e' stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Padova, sara' registrata in esenzione di tasse di registro e di bollo, a norma dell'[art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art55) e viene redatta in quadruplice esemplare di cui uno per la registrazione. Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane, presenti i testi, ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con i testi medesimi e con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'Amministrazione universitaria di Padova. L'atto consta di due fogli scritti su sette pagine intere e righe tredici dell'ottava pagina da persona di mia fiducia. F.to: prof. ing. Guido Ferro, rettore dell'Universita ' F.to: avv. Cesare Crescente, rappresentante del comune di Padova F.to: avv. Alberto Marcozzi, rappresentante della pro vincia F.to: dott. Pier G. Fabbri Colabich, teste F.to: rag. cav. Alfredo Mascitti teste F.to: dott. comm. Alfredo Barbieri, funzionario rogan te. Registrato a Padova il 27 marzo 1951 Atti privati, vol. 288, n. 12413, Esatte lire trecento. Il Direttore.
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