DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1952, n. 1379
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1638, sugli organici degli ufficiali dell'Esercito e limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Gli esami di concorso per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, di cui agli articoli 7 e 8 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, consistono: per gli aspiranti alla nomina a sottotenente delle armi, in due prove scritte, l'una di cultura generale, l'altra di cultura tecnico-professionale, e in una prova orale sulle materie tecnico-professionali proprie dell'arma per cui il concorso e' bandito, con particolare riguardo alle materie matematiche; per gli aspiranti alla nomina a tenente o a sottotenente dei servizi, in una prova scritta di cultura tecnico-professionale e in una prova orale sulle materie tecnico-professionali proprie del servizio per cui il concorso e' bandito. I programmi delle prove di esame sono indicati nei bandi di concorso. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno dodici ventesimi in ciascuna prova scritta. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di dodici ventesimi. La votazione complessiva e' stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto conseguito nella prova orale.
Art. 2
Per ciascun concorso il Ministro per la difesa nomina una commissione d'esame cosi' composta: un generale di divisione o di brigata, presidente; un colonnello e tre tenenti colonnelli o maggiori, appartenenti all'arma o al servizio per il quale il concorso e' stato bandito, membri; un funzionario civile di grado non superiore all'ottavo, segretario.
Art. 3
La graduatoria degli idonei in ciascun concorso e' formata in base al punto risultante dalla votazione complessiva. Gli idonei che nella graduatoria siano compresi nel numero dei posti messi a concorso sono dichiarati vincitori del concorso e nominati ufficiali in servizio permanente nell'ordine della graduatoria, con l'osservanza, per la fissazione dell'anzianita' assoluta, delle disposizioni di cui all'art. 8, terzo comma, della legge 24 dicembre 1951, n. 1638.
EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 3. - PALLA
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