LEGGE 26 ottobre 1952, n. 1464
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Le disposizioni di cui alla legge 9 giugno 1950, n. 396, relative alla proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra, si applicano anche per il periodo dal 1 gennaio 1952 al 30 giugno 1954. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 ottobre 1952 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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