LEGGE 26 ottobre 1952, n. 1464

Type Legge
Publication 1952-10-26
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Le disposizioni di cui alla legge 9 giugno 1950, n. 396, relative alla proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra, si applicano anche per il periodo dal 1 gennaio 1952 al 30 giugno 1954. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 ottobre 1952 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.