DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1952, n. 1483
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87 comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;
In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione Compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e di trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma, fondiaria - nei confronti di Gentile Maria Pia e Teresa fu Alfonso, per i terreni ricadenti nel comune di San Marco in Lamis (provincia di Foggia);
Considerato che le sunnominate non sono state ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;
Udito il parere in data 10 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:
Art. 1
E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Gentile Maria Pia e Teresa fu Alfonso, relativo ai terreni ricadenti nel comune di San Marco in Lamis (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 62.85.92, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.
Art. 2
I terreni indicati noi precedente articolo sono trasferiti in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.
Art. 3
E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.
Art. 4
L'elenco dei terreni sopramenzionati, con l'indicazione della relativa indennita' di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
EINAUDI DE GASPERI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 ottobre 1952
Atti del Governo, registro n. 59, foglio n. 76. - CARLOMAGNO
Allegato n. 2
ALLEGATO N. 2 Elenco dei terreni intestati alla ditta Gentile Maria Pia e Teresa fu Alfonso rispettivamente per le quote, in termini di Reddito dominicale, del 49,74% e del 50,26%, in comune di San Marco in Lamis (provincia di Foggia), trasferiti in proprieta' dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67. Parte di provvedimento in formato grafico