DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1547

Type DPR
Publication 1952-10-03
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 2 aprile 1952, n. 339;

In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Cometti Pasquale fu Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Mesola (provincia di Ferrara);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione;

Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 9 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Cometti Pasquale fu Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Mesola (provincia di Ferrara), della superficie di ettari 49.25.47, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 34.08.24; sono espropriati e trasferiti in proprieta' all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, e' autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilita', in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 15.17.23.

Art. 5

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennita' di espropriazione offerta, nonche' quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

EINAUDI DE GASPERI - FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 novembre 1952

Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 77. - PALLA

Allegato n. 1

ALLEGATO N. 1 Elenco dei terreni intestati alla ditta Cometti Pasquale fu Antonio (piano n. 145/1), in comune di Mesola (provincia di Ferrara), trasferiti in proprieta' dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69. Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato n. 2

ALLEGATO N. 2 Elenco dei terreni intestati alla ditta Cometti Pasquale fu Antonio (piano n. 145/1), in comune di Mesola (provincia di Ferrara), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilita' a favore dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841). Parte di provvedimento in formato grafico

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