DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1621
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 239, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 33;
In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1959, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 235 e 27 aprile 1951, n. 265;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Pirastru Spanu Maddalena fu Giovanni MAria, vedova Sini, per i terreni ricadenti nel comune di Codrongianus (provincia di Sassari);
Considerato che la sunnominata non e' stata ammessa al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti prescritti in detto articolo;
Udito il parere, in data 15 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230; ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:
Art. 1
E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Pirastru Spann Maddalena fu Giovanni Maria, vedova Sini, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Codrongianus (provincia di Sassari), per una superficie di ettari 25.00.04, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.
Art. 2
I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprieta' all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.
Art. 3
E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.
Art. 4
L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennita' di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sia pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito nel sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 3 ottobre 1952 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 novembre 1952 Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 47. - PALLA
Allegato n. 1
ALLEGATO N. 1 Elenco dei terreni intestati alla ditta Pirastru Spanu Maddalena fu Giovanni Maria, vedova Sini, in comune di Codrongianus (provincia di Sassari), trasferiti in proprieta' dell'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria della Sardegna, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 27 aprile 1951, n. 265. Parte di provvedimento in formato grafico
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