DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1669
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 marzo 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;
In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Fratta Giuseppe fu Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Capua (provincia di Caserta);
Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione;
Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Udito il parere in data 18 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:
Art. 1
E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Fratta Giuseppe fu Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Capua (provincia di Caserta), della superficie di ettari 101.60.39, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.
Art. 2
I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 72.75.57, sono espropriati e trasferiti in proprieta' all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria.
Art. 3
E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nei precedente art. 2.
Art. 4
Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, e' autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilita', in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito ai presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 28.84.82.
Art. 5
L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennita' di espropriazione offerta, nonche' quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
EINAUDI DE GASPERI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 108. - PALLA
Allegato n. 1
ALLEGATO N. 1 Elenco dei terreni intestati alla ditta Fratta Giuseppe fu Antonio, in comune di Capua (provincia di Caserta), trasferiti in proprieta' dell'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70. Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato n. 2
ALLEGATO N. 2 Elenco dei terreni intestati alla ditta Fratta Giuseppe fu Antonio, in comune di Capua (provincia di Caserta), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di Indisponibilita' a favore dell'Opera nazionale combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - (Art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841). Parte di provvedimento in formato grafico ((1))
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