DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1952, n. 1693
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 6 aprile 1949, n. 168, con la quale il Ministero dei trasporti e' stato autorizzato a concedere alla Societa' italiana per le strade ferrate del Mediterraneo anticipazioni rimborsabili entro il limite massimo di 900.000.000 per provvedere all'acquisto del nuovo materiale rotabile per l'esercizio delle ferrovie Calabro - Lucane; Vista la convenzione 9 marzo 1950, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 488, con la quale vengono stabilite le modalita' e le garanzie relative alle anticipazioni di cui sopra ed alla fornitura del nuovo materiale rotabile nonche' i rapporti tra lo Stato e la concessionaria in dipendenza della fornitura stessa; Vista la legge 8 gennaio 1952, n. 24, con la quale viene protratto al 30 giugno 1952 il termine di esecuzione e di presentazione di domande di proroghe stabilito dall'art. 1 della convenzione 9 marzo 1950; Vista l'istanza 4 giugno 1952 con la quale la Societa' italiana per le strade ferrate del Mediterraneo ha chiesto una proroga di dodici mesi al termine di cui sopra; Ritenuto che ricorrono giustificati motivi per l'accoglimento della suddetta istanza; Visto il parere espresso dalla Commissione incaricata a norma dell'art. 3 della soprarichiamata convenzione, della vigilanza sui lavori di costruzione del nuovo materiale rotabile; Sulla proposta dei Ministri per i trasporti e per il tesoro; Decreta: E' prorogato al 30 giugno 1953 il termine per l'acquisto e la immissione in servizio sulle ferrovie Calabro - Lucane del nuovo materiale rotabile di cui alla legge 6 aprile 1949, n. 168.
EINAUDI MALVESTITI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 127. - PALLA
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