DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1952, n. 1697
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, modificato con regi decreti 26 ottobre 1939, n. 1734; 26 ottobre 1940, n. 2069; 4 maggio 1942, n. 565; 24 luglio 1942, n. 949; 24 agosto 1942, n. 1098; 24 ottobre 1942, n. 1672, con decreto luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 242, con decreti del Capo provvisorio dello Stato 12 aprile 1947, n. 461; 31 dicembre 1947, n. 1758, e con decreti del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1948, n. 1619; 18 luglio 1949, n. 882; 20 ottobre 1949, n. 1152; 11 giugno 1950, n. 622; 16 novembre 1950, n. 1313; 11 maggio 1951, n. 653; 27 ottobre 1951, n. 1813 e 14 aprile 1952, n. 888; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Attuale art. 1. - All'elenco delle Facolta' e Scuole, e' aggiunto quanto appresso: 13) "Scuola speciale per archivisti e bibliotecari". Gli attuali articoli dal n. 143 al 150 vengono abrogati e sostituiti dai seguenti, col relativo spostamento della numerazione degli articoli successivi. TITOLO XIV Scuola speciale per archivisti e bibliotecari Attuale art. 143. - La Scuola speciale per archivisti e bibliotecari si propone di fornire la preparazione scientifica e tecnica a coloro che intendano dedicarsi al governo degli archivi e delle biblioteche, nonche' di perfezionare la preparazione di coloro che appartengono a quegli istituti. La Scuola comprende le seguenti sezioni: a) archivisti; b) conservatori di manoscritti; c) bibliotecari. Attuale art. 144. - Possono iscriversi: a) alla sezione archivisti i laureati in giurisprudenza o in scienze politiche o in lettere o in filosofia, nonche' gli appartenenti al ruolo degli archivisti di Stato, qualunque sia la laurea da essi posseduta; b) alla sezione conservatori di manoscritti i laureati in giurisprudenza o in lettere o in filosofia; c) alla sezione bibliotecari i laureati di qualunque Facolta' che ad essa siano iscritti dopo il conseguimento del diploma di maturita' classica. Attuale art. 145. - Gli allievi sono tenuti a pagare le medesime tasse e sopratasse stabilite dalla legge per gli studenti delle Facolta'. Attuale art. 146. - I corsi della Scuola, distinti secondo le sezioni di cui all'art. 143, capoverso, hanno la durata di tre anni e conducono rispettivamente ai diplomi di: a) archivista-paleografo; b) conservatore di manoscritti c) bibliotecario. All'atto della iscrizione gli allievi devono dichiarare la sezione prescelta e presentare, agli effetti dell'articolo 153, il piano di studio. Durante il primo anno di corso e' consentito, su conforme parere del Consiglio della scuola, il passaggio da una sezione all'altra a coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 144. Attuale art. 147. - Gli insegnamenti costitutivi della Scuola sono i seguenti: 1) archivistica generale con esercitazioni e legislazioni comparata degli archivi; 2) archivistica speciale con esercitazioni e storia degli archivi; 3) bibliografia generale e speciale con esercitazioni; 4) bibliologia e storia delle biblioteche; 5) biblioteconomia, legislazione comparata e servizio delle biblioteche con esercitazioni; 6) diplomatica; 7) esegesi delle fonti della storia d'Italia; 8) filologia bizantina; 9) filologia romanza; 10) istituzioni di diritto romano; 11) istituzioni giuridiche medioevali e moderne; 12) lingua e letteratura francese; 13) lingua e letteratura inglese; 14) lingua e letteratura russa; 15) lingua e letteratura slovena; 16) lingua e letteratura spagnola; 17) lingua e letteratura tedesca; 18) paleografia greca; 19) paleografia latina; 20) storia degli ordinamenti politici, sociali, amministrativi e giudiziari degli Stati italiani; 21) storia del diritto italiano; 22) storia della letteratura latina medioevale; 23) storia della tradizione manoscritta; 24) storia delle arti decorative del manoscritto e del libro; 25) storia del Risorgimento; 26) storia medioevale; 27) storia moderna; 28) tecnica dei cataloghi e classificazione con esercitazioni. Per quelli dei predetti insegnamenti che sono propri della Facolta' di giurisprudenza o della Facolta' di lettere e filosofia valgono di norma i corsi impartiti a titolo ufficiale nelle stesse Facolta'. Per l'insegnamento paleografia latina o per quello di diplomatica puo' valere il corso di paleografia e diplomatica impartito a titolo ufficiale nella Facolta' di lettere e filosofia. Agli effetti degli articoli 148, primo comma, e 149, primo comma, s'intendono compresi gli insegnamenti: di archivistica generale in quello di archivistica generale con esercitazioni e legislazione comparata degli archivi; di bibliografia speciale in quello di bibliografia generale e speciale con esercitazioni; di biblioteconomia nonche' di biblioteconomia con esercitazioni e legislazione comparata delle biblioteche in quello di biblioteconomia, legislazione comparata e servizio delle biblioteche con esercitazioni. Ai medesimi effetti l'insegnamento biennale di storia delle arti decorative del manoscritto e del libro puo' essere scisso negli insegnamenti annuali di storia delle arti decorative del manoscritto e di storia delle arti decorative del libro, derogandosi in tale caso al disposto dell'art. 13, capoverso dello statuto. Le esercitazioni di archivistica generale, di archivistica speciale, di bibliografia generale e speciale, di biblioteconomia e servizio delle biblioteche e di tecnica dei cataloghi e classificazione si fanno presso archivi e biblioteche di Stato da designarsi dal Consiglio della scuola, previe intese con i capi di quegli istituti. Attuale art. 148. - Sono insegnamenti fondamentali: a) della sezione archivisti: 1) archivistica generale con esercitazioni e legislazione comparata degli archivi (biennale); 2) paleografia latina (biennale); 3) diplomatica (biennale); 4) biblioteconomia (semestrale); 5) bibliografia speciale (semestrale); 6) storia degli ordinamenti politici, sociali, amministrativi e giudiziari degli Stati italiani (biennale) 7) istituzioni giuridiche medioevali e moderne (annuale); 8) archivistica speciale con esercitazioni e storia degli archivi (biennale); 9) esegesi delle fonti della storia d'Italia (biennale); b) della sezione conservatori di manoscritti 1) paleografia latina (biennale); 2) paleografia greca (biennale); 3) bibliologia e storia delle biblioteche (biennale) 4) storia delle arti decorative del manoscritto e del libro (biennale); 5) archivistica generale (semestrale); 6) biblioteconomia con esercitazioni e legislazione comparata delle biblioteche (biennale); 7) bibliografia generale e speciale con esercitazioni (biennale); 8) storia della tradizione manoscritta (annuale) c) della sezione bibliotecari; 1) bibliografia generale e speciale con esercitazioni (triennale); 2) biblioteconomia, legislazione comparata e servizio delle biblioteche con esercitazioni (triennale); 3) paleografia latina (annuale); 4) bibliologia e storia delle biblioteche (annuale); 5) storia delle arti decorative del libro (annuale) 6) archivistica generale (semestrale); 7) tecnica dei cataloghi e classificazione con esercitazioni (biennale). Sono insegnamenti complementari: a) della sezione archivisti; 1) storia medioevale; 2) storia moderna; 3) storia del Risorgimento; 4) istituzioni di diritto romano; 5) storia del diritto italiano; 6) paleografia greca; b) della sezione conservatori di manoscritti; 1) storia della letteratura latina medioevale; 2) filologia romanza; 3) filologia bizantina; 4) storia medioevale; c) della sezione bibliotecari; 1) lingua e letteratura francese; 2) lingua e letteratura inglese; 3) lingua e letteratura tedesca; 4) lingua e letteratura spagnola; 5) lingua e letteratura russa; 6) lingua e letteratura slovena. Attuale art. 149. - Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma, gli allievi devono avere seguito i corsi e superato gli esami negli insegnamenti fondamentali e in almeno tre dei complementari della sezione prescelta (tra quelli della sezione bibliotecari comprendendosi obbligatoriamente la lingua e letteratura francese nonche' la lingua e letteratura inglese o la lingua e letteratura tedesca), salvo quanto previsto dall'art. 152, primo comma. L'esame biennale di paleografia latina comprende una prova scritta preliminare consistente: a) per gli aspiranti al diploma di archivistica-paleografo nella trascrizione con illustrazione critica e regesto di uno o piu' documenti; b) per gli aspiranti al diploma di conservatore di manoscritti nella descrizione di un codice e nella trascrizione con illustrazione critica di uno o piu' passi di esso. Per gli aspiranti al diploma di conservatore di manoscritti l'esame di bibliologia e storia delle biblioteche comprende una prova scritta preliminare consistente nella descrizione di un incunabulo o di una cinquecentina. Per gli aspiranti al diploma di bibliotecario l'esame di tecnica dei cataloghi e classificazione con esercitazioni comprende una prova pratica preliminare di catalogazione, per autore e per soggetto, e di classificazione. Il tempo accordato per le prove scritte e' di otto ore, ridotte a quattro per la prova pratica di catalogazione e classificazione. Gli allievi devono altresi' dimostrare attraverso colloqui, salvo quanto previsto dall'art. 152, secondo comma: a) se aspiranti al diploma di archivistica-paleografo, di conoscere la lingua francese e di possedere elementi di altre due lingue estere, tra le quali l'inglese o la tedesca, nonche' di avere conoscenze istituzionali di diritto privato, costituzionale e amministrativo; b) se aspiranti al diploma di conservatore di manoscritti, di conoscere la lingua e letteratura latina, la lingua e letteratura greca e una delle lingue estere piu' diffuse - francese, inglese e tedesco - nonche' di possedere elementi delle altre due; c) se aspiranti al diploma di bibliotecario, di conoscere la letteratura italiana, la lingua e letteratura latina, la storia medioevale e la storia moderna. Attuale art. 150. - Agli effetti degli articoli 148 e seguente devono essere preceduti: l'esame di paleografia latina da quelli di storia della letteratura latina medioevale e di filologia romanza, dall'esame o colloquio di storia medioevale e dal colloquio di lingua e letteratura latina; l'esame di paleografia greca da quello di filologia bizantina e dal colloquio di lingua e letteratura greca; l'esame di storia delle arti decorative del manoscritto o di storia delle arti decorative del libro o di storia delle arti decorative del manoscritto e del libro da quello di bibliologia e storia delle biblioteche; l'esame di storia del diritto italiano da quello di istituzioni di diritto romano; l'esame di diplomatica da quello di paleografia latina; l'esame di storia degli ordinamenti politici, sociali, amministrativi e giudiziari degli Stati italiani da quelli di storia medioevale, di storia moderna, di storia del Risorgimento e di storia del diritto italiano; l'esame di istituzioni giuridiche medioevali e moderne da quello di storia del diritto italiano; l'esame di archivistica speciale con esercitazioni e storia degli archivi da quelli di storia degli ordinamenti politici, sociali, amministrativi e giudiziari degli Stati italiani e di istituzioni giuridiche medioevale e moderna; l'esame di esegesi delle fonti della storia d'Italia da quelli di diplomatica e di archivistica speciale con esercitazioni e storia degli archivi; l'esame di bibliografia generale e speciale con esercitazioni o di bibliografia speciale dagli esami o colloqui di lingue estere; l'esame di storia della tradizione manoscritta da quelli di paleografia latina, di paleografia greca, di storia delle arti decorative del manoscritto o di storia delle arti decorative del manoscritto e del libro nonche' di bibliografia generale e speciale con esercitazioni; l'esame di tecnica dei cataloghi e classificazione con esercitazioni da quelli di bibliografia generale e speciale con esercitazioni e di storia delle arti decorative del libro nonche' dai colloqui di letteratura italiana, di lingua e letteratura latina, di storia medioevale e di storia moderna. Attuale art. 151. - L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione orale di una dissertazione scritta su tema che riguardi uno degli insegnamenti fondamentali della sezione prescelta dal candidato, esclusi quelli di archivistica generale per gli aspiranti al diploma di conservatore di manoscritti o al diploma di bibliotecario e di biblioteconomia per gli aspiranti al diploma di archivista-paleografo. Attuale art. 152. - Dietro domanda documentata e su conforme parere del Consiglio della scuola, possono essere dispensati dall'obbligo di cui all'art. 149 primo comma, limitatamente agli insegnamenti complementari e fino al massimo di due insegnamenti, se aspiranti al diploma di archivista-paleografo o a quello di bibliotecario, di uno, se aspiranti al diploma di conservatore di manoscritti, coloro che negli stessi insegnamenti abbiano superato gli esami quali studenti di Facolta' o allievi di Scuole di perfezionamento universitario ovvero quali candidati (riusciti idonei o vincitori) ai concorsi di ammissione nel ruolo degli archivisti di Stato o dei bibliotecari nelle biblioteche di Stato. Analogamente gli iscritti possono essere dispensati dall'obbligo di cui all'art. 149, ultimo comma. A coloro che siano provvisti di un diploma rilasciato da una scuola di paleografia italiana o estera e aspirino al diploma di archivista-paleografo o a quello di conservatore di manoscritti, nonche' a coloro che siano provvisti di un diploma rilasciato da una scuola di biblioteconomia italiana o estera e aspirino al diploma di bibliotecario, puo' essere concessa, dietro domanda documentata e su conforme parere del Consiglio della scuola, l'abbreviazione di un anno di corso. A coloro che appartengano al ruolo degli archivisti di Stato e aspirino al diploma di archivista -paleografo, a coloro che appartengano al ruolo dei bibliotecari nelle biblioteche di Stato e aspirino al diploma di conservatore di manoscritti o a quello di bibliotecario, nonche' a coloro che siano in possesso di uno dei diplomi rilasciati dalla Scuola speciale per bibliotecari e archivisti paleografi dell'Universita' di Firenze, l'abbreviazione di cui al comma precedente e' concessa di diritto. Fermo restando il disposto dell'art. 149, gli allievi ai quali sia concessa l'abbreviazione di un anno di corso, devono sostenere come biennali gli esami relativi agli insegnamenti indicati come triennali nell'art. 148, primo comma. Attuale art. 153. - Il preside, sentito, ove ritenga, il Consiglio della scuola, deve controllare e approvare, per renderli definitivi, i piani di studio di cui all'articolo 146, secondo comma. Su conforme parere del medesimo Consiglio, il preside puo' prescrivere o semplicemente raccomandare agli allievi la frequenza di corsi di insegnamenti anche diversi da quelli indicati per ciascuna sezione nell'articolo 148, che siano impartiti nell'Universita' e abbiano particolare interesse ai fini della preparazione dei singoli. Attuale art. 154. - Agli allievi e ai diplomati possono essere conferiti, su proposta del Consiglio della scuola, sussidi per visitare archivi o biblioteche, in Italia o all'estero, e borse di perfezionamento. Il numero e la misura delle borse e dei sussidi sono determinati annualmente dai medesimo Consiglio in relazione alle disponibilita' finanziarie. Il concorso alle borse e' per titoli, secondo le norme che stabilisce il medesimo Consiglio. Attuale art. 155. - Per il fine secondario di cui all'art. 143, primo comma, possono essere organizzati corsi di aggiornamento. Il Consiglio della scuola ne determina la durata e gli insegnamenti costitutivi. Al termine dei corsi si rilasciano certificati di frequenza.
EINAUDI SEGNI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 118. - PALLA