LEGGE 3 novembre 1952, n. 1788
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a prelevare dai fondi di cui alla legge 4 agosto 1948, n. 1108, la somma di L. 2.493.750.000 da assegnarsi all'Amministrazione per gli aiuti internazionali per la prosecuzione del programma generale di assistenza Unrra-Casas, 1ª Giunta. Tale somma è amministrata dalla predetta 1ª Giunta nel modo previsto dall'ultimo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 12 aprile 1946, n. 236.
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