DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1850
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 21 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206 in virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Aggravi Anita fu Natale, maritata Ugurgeri per i terreni ricadenti nel comune di Castiglione d'Orcia (provincia di Siena);
Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 591, la documentazione per l'esecuzione dallo esproprio di parte dei terreni compresi del piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra;
Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste del citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;
Udito il parere in data il 6 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 811.
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura, e per le foreste; Decreta:
Art. 1
E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Aggravi Anita fu Natale, maritata Ugurgeri, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Castiglione d'Orcia (provincia di Siena), per una superficie di ettari 7.17.60, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.
Art. 2
I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.
Art. 3
E' ordinata l'immediata occupazione, dia parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.
Art. 4
L'elenco dei terreni sopra menzionato, con l'indicazione della relativa indennita' di espropriazione offerta, offerta munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
EINAUDI DE GASPERI FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 209. - PALLA
Allegato n. 1
ALLEGATO N. 1. Elenco dei terreni intestati alla ditta Aggravi Anita fu Natale, maritata Ugurgeri, in comune di Castiglione d'Orcia (provincia di Siena), trasferiti in proprieta' dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1050, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66. Parte di provvedimento in formato grafico
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