DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1852
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Annibaldi Amerigo fu Ambrogio, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);
Vista la deliberazione in data 27 marzo 1952, n. 2406 della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 811 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;
Considerato che il sunnominato non e' stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1250, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;
Udito il parere, in data 6 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:
Art. 1
E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Annibaldi Amerigo fu Ambrogio, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), della superficie di tavole 281.35 pari ad ettari 28.13.50.
Art. 2
I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto sono trasferiti in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.
Art. 3
E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.
Art. 4
L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennita' di espropriazione offerta, munito, del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
EINAUDI DE GASPERI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 164. - PALLA
Allegato n. 1
ALLEGATO N. 1. Elenco dei terreni intestati alla ditta Annibaldi Amerigo fu Ambrogio, in comune di Roma, (provincia di Roma, trasferiti in proprieta' dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1350, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1051, n. 66. Parte di provvedimento in formato grafico
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