LEGGE 4 dicembre 1952, n. 1906
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le disposizioni emanate con la legge 11 marzo 1951, n. 134, sull'abilitazione provvisoria all'esercizio professionale sono estese anche ai laureati dell'anno accademico 1951-52.
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