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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1919

Current text a fecha 1970-01-02

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Giaquili Ferrini Gian-Lodovico fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Manciano (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato non e' stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, constituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 19150, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1951, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Giaquili Ferrini Gian-Lodovico fu Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Manciano (provincia di Grosseto), per una superficie di braccia quadre 73.592 pari ad ettari 2.50.66, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto dei terreni indicati nei precedente art. 1.

Art. 4

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennita' di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

EINAUDI. DE GASPERI - FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 novembre 1952

Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 174. - PALLA

Allegato n. 1

ALLEGATO N. 1. Elenco dei terreni intestati alla ditta Giaquili Ferrini Gian-Lodovico fu Francesco, in comune di Manciano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprieta' dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 24 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66. Parte di provvedimento in formato grafico