DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1952, n. 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 151 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;
Visto il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi doganali, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, modificato con i regi decreti 19 ottobre 1916, n. 1460; 2 settembre 1923, n. 1959; 6 novembre 1930, n. 1512 e 15 novembre 1938, n. 1796;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per il commercio con l'estero; Decreta:
Articolo unico
Gli articoli 164 e 221 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi doganali, sono modificati come appresso: Art. 164. - Quando per contestazioni sorte fra la dogana ed il contribuente sulla qualificazione delle merci o sull'applicazione della tariffa, o per altre cause, occorra tenere sospese la liquidazione e la riscossione dei diritti, le merci vengono trattenute in dogana in attesa di decisione o, se non vi sono altri impedimenti, vengono rilasciate previo deposito a garanzia dei diritti richiesti dalla dogana. La prestazione della garanzia si prova con la ricevuta della dogana, ossia con la bolletta di somme depositate staccata da registro a matrice e figlia. Quando tuttavia si tratti di dover rilasciare macchinari e materiali da ammettere in esenzione o con riduzione di dazio ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, e' in facolta' dell'Amministrazione di consentire che, in attesa della speciale concessione, la garanzia sia data con uno dei mezzi previsti dall'art. 221 di questo regolamento, sempre che risulti la possibilita' di saltuari controlli sui macchinari e materiali predetti. Qualunque sia la forma in cui e' stata prestata la garanzia, si rilascia una bolletta a dazio sospeso staccata da registro a matrice e figlia, nella quale si indicano le merci secondo il risultato della visita e la data della bolletta di somme depositate, o gli estremi della garanzia, se prestata in una forma diversa dal deposito effettivo. Risolute le cause che hanno dato luogo alla emissione del dazio sospeso, la dogana emette la bolletta definitiva e provvede, a seconda dei casi, alla restituzione parziale o totale delle somme depositate, o all'incameramento o al recupero dei diritti dovuti. La bolletta a dazio sospeso viene emessa anche nel caso in cui le merci, per le quali si debbano tenere sospese la liquidazione e la riscossione dei diritti, siano state levate dalla dogana con buoni per merci visitate a riprese, ed e' sempre valevole per dare scarico ai registri o ai documenti doganali di precedente allibramento. Art. 221. - La cauzione puo' anche essere data da una azienda di credito o da un ente assicurativo, di gradimento dell'Amministrazione, oppure solidalmente da due o piu' commercianti dei quali sia riconosciuta la solvibilita'. Puo' essere data per somme determinate ovvero per somme indeterminate. Nel primo caso si ammettono al deposito merci fino a quella quantita' il cui dazio, aumentato dell'ammontare massimo delle ammende previste dall'art. 123, primo e secondo comma, della legge 25 settembre 1940, n. 1424, sia coperto dalla cauzione. Nel secondo caso possono ammettersi in deposito le merci per qualsiasi quantita'. Gli atti costitutivi della garanzia, di regola, devono essere rogati da un notaio e presentati al ricevitore della dogana, il quale ha la facolta' di accettarli quando siasi assicurato della solvibilita' dei garanti firmatari. Quando la garanzia e' data da una azienda di credito e' in facolta' dell'Amministrazione di consentire che essa sia prestata in forma commerciale. Nei casi in cui sia data da un ente assicurativo, puo' essere effettuata a mezzo di polizza, purche' le clausole ne siano previamente approvate dall'Amministrazione, e ne risulti il carattere fidejussorio, esclusa ogni eccezione e riserva. La garanzia nei modi previsti dal presente articolo, se data a tempo indeterminato, si deve rinnovare ogni anno, o anche prima quando venga cosi' disposto da chi l'ha accettata. La rinnovazione puo' essere fatta a mezzo di dichiarazione da cui risulti esplicitamente e senza riserva la conferma degli obblighi che i fidejussori si sono assunti con la primitiva fidejussione. Se la garanzia non viene rinnovata deve essere interdetta ogni ulteriore introduzione di merci nel magazzino, e cio' fino a che la garanzia non sia regolarmente prestata. Lo scioglimento della garanzia, ancorche' sia scaduto il relativo termine, e' condizionato allo svincolo della cauzione, che e' disposto dal ricevitore della dogana dopo il regolare esaurimento dei conti di magazzino, e quando sia scaduto il termine stabilito dall'art. 27 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, sopra citata, riguardo alla riscossione supplettiva dei diritti dovuti.
EINAUDI DE GASPERI - VANONI - LA MALFA - ZOLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 39. - PALLA