DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1952, n. 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 3 gennaio 1951, n. 41;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Per la scelta degli insegnanti elementari da destinare annualmente a frequentare il corso triennale di studi per il conseguimento del diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica, ai fini e con gli effetti previsti dalla legge 3 gennaio 1951, n. 41, il Ministro per la pubblica istruzione bandisce ogni anno un concorso per titoli, al quale possono partecipare i maestri di ruolo delle scuole elementari di Stato, che siano iscritti a una Facolta' di magistero o ad un Istituto superiore di magistero pareggiato per il conseguimento del diploma anzidetto. Il bando determina il numero dei posti e stabilisce le modalita' del concorso secondo le disposizioni del presente regolamento.
Art. 2
I concorrenti debbono presentare al provveditore della Provincia in cui sono titolari, nel termine fissato dal bando del concorso stesso, la domanda di ammissione diretta al Ministero della pubblica istruzione e corredata da un certificato attestante la durata e la qualita' del servizio prestato; da un certificato attestante la votazione riportata nel concorso di ammissione alla Facolta' di magistero o all'Istituto superiore di magistero pareggiato e, inoltre, per coloro che ottennero l'ammissione in anni scolastici precedenti, da un certificato relativo agli esami sostenuti ed alla votazione conseguita nei singoli esami; degli altri eventuali titoli di studio e di carriera che credano nel loro interesse di esibire.
Art. 3
I provveditori agli studi sottoporranno le domande di cui all'articolo precedente e la relativa documentazione all'esame del Consiglio provinciale scolastico, che, sulla base degli atti presentati dagli interessati e degli elementi in possesso dell'Amministrazione scolastica, esprimera' il proprio motivato parere sull'idoneita' dei singoli maestri a partecipare al concorso stesso. I provveditori agli studi trasmetteranno al Ministero le documentate domande degli insegnanti, corredate dal parere del Consiglio provinciale scolastico.
Art. 4
Il concorso sara' giudicato da una apposita Commissione nominata dal Ministro per la pubblica istruzione e composta dai seguenti membri: a) due professori delle Facolta' di magistero, di cui uno almeno ordinario, che avra' le funzioni di presidente; b) un funzionario di gruppo A del Ministero della pubblica istruzione; c) un provveditore agli studi; d) un ispettore centrale per le scuole elementari. Un funzionario del Ministero di grado non inferiore all'8°esplichera' le funzioni di segretario. Qualora per il numero dei candidati occorra formare Sottocommissioni a norma dell'art. 10, capoverso, della legge 4 novembre 1950, n. 888, ciascuna Sottocommissione sara' formata da persone tratte rispettivamente dalle categorie di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente articolo. In tal caso, le Sottocommissioni, sotto la presidenza del presidente piu' anziano, sono convocate preliminarmente in seduta plenaria per concordare i criteri comparativi e il punteggio da attribuire alle singole categorie dei titoli, nonche' per la ripartizione dei candidati fra le singole Sottocommissioni. In seduta plenaria finale saranno esaminati e decisi i casi controversi e redatta la graduatoria generale.
Art. 5
Le eventuali graduatorie parziali e quella generale sono compilate sulla base dei seguenti elementi: a) qualita' e durata del servizio di ruolo del maestro; b) voti riportati negli esami di ammissione alla Facolta' di magistero o all'Istituto superiore di magistero pareggiato e, per i candidati ammessi negli anni precedenti, voti conseguiti nei singoli esami del corso; c) titoli di studio e pubblicazioni; d) parere del Consiglio provinciale scolastico. A parita', la preferenza e' accordata nell'ordine agli iscritti al secondo o al terzo anno di corso, che abbiano superato tutti gli esami prescritti per ogni anno accademico con una media, nel profitto, di 24/30 e con una votazione non inferiore a 21.30 nelle singole materie ai titolari in Comuni diversi la quello nel quale ha sede la Facolta' o l'Istituto superiore di magistero pareggiato, cui sono iscritti; ai maestri ex combattenti e assimilati.
Art. 6
La conservazione della missione e' subordinata all'accertamento della frequenza e al conseguimento di una media nel profitto di 24/30, con non meno di 21/30 nelle singole materie prescritte per ogni anno accademico.
Art. 7
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
EINAUDI DE GASPERI - SEGNI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 45. - PALLA
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