DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1952, n. 1970
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933; Visti i decreti 25 aprile 1929, n. 967 e 5 febbraio 1931, n. 225; Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279; Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10; Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Vigevano, in data 16 maggio 1952 e del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Vigevano, in data 20 giugno 1952; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Sulla proposta del Ministro per il bilancio e ad interim per il tesoro; Decreta: Il Monte di credito su pegno di Vigevano, con sede in Vigevano (Pavia), e' incorporato nella Cassa di risparmio di Vigevano, con sede in Vigevano (Pavia). Le modalita' dell'incorporazione e le nuove norme statutarie da adottarsi eventualmente dall'istituto incorporante saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, a norma dell'art. 47, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.
EINAUDI PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 36. - PALLA
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