LEGGE 31 ottobre 1952, n. 1976
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alle Convenzioni suddette a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.
Art. 3
All'onere derivante dall'esecuzione delle Convenzioni suddette, valutato per l'esercizio 1951-52 in lire 6.000.000, si fara' fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 233 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il detto esercizio. Il Ministro per il tesoro provvedera', con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
EINAUDI DE GASPERI - PELLA VANONI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Convention
Convention sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers Parte di provvedimento in formato grafico
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